L’articolo 80 del ddl sul welfare (dedicato
all’Inpgi) ipotizza, recuperando principi della legge finanziaria 2007, la
stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro
subordinato per un periodo non inferiore a 24 mesi. In sintesi la normativa
promuove la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro
subordinato (non inferiori a 24 mesi).
L’Inpgi è tenuto a coordinare il regime della
propria gestione separata previdenziale con quello dell’Inps. Per quanto
riguarda l’Inpgi/2, nell’arco dei prossimi 4 anni, i contributi attualmente
assestati al 12% (di cui il 10% pagato dal lavoratore del settore) ai fini
pensionistici verranno portati progressivamente al 26%, due terzi dei quali
pagati dalle imprese. Così su questo terreno tra Inps e Inpgi non ci sarà
alcuna differenza: l’armonizzazione tra i due Istituti sarà perfetta a partire
dal 2011. Va precisato che le aziende provvederanno a trattenere anche il terzo
del contributo totale direttamente dai compensi pagati ai collaboratori.
Pubblichiamo il testo dei
commi 79 (Inps) e 80 (Inpgi) del ddl sul welfare approvato da uno dei rami del
Parlamento, la Camera dei deputati.
INPS – comma 79.
Con riferimento agli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso
altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa
aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è
stabilita in misura pari al 24 per cento per l’anno 2008, in misura pari al 25
per cento per l’anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall’anno
2010. Con effetto dal 1° gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta
gestione l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota
contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in
misura pari al 17 per cento.
INPGI – comma 80.
Nel rispetto dei principi di autonomia previsti dall’articolo 2 del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l’Istituto nazionale di previdenza dei
giornalisti italiani provvede all’approvazione di apposite delibere intese a:
a) coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello
della gestione separata di cui al comma 79, modificando conformemente la
struttura di contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e
committente, nonché l’entità della medesima, al fine di pervenire, secondo
principi di gradualità, a decorrere dal 1° gennaio 2011, ad aliquote non
inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla gestione separata di cui al
comma 79;
b) prevedere forme di incentivazione per la stabilizzazione degli iscritti alla
propria gestione separata in analogia a quanto disposto
dall’articolo 1, commi 1202 e seguenti,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
stabilendo le relative modalità.
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