Vigilanza privata con il GPS: il Garante chiede tutele

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Il Garante privacy ha dato il via libera alla geolocalizzazione, attraverso smartphone e tablet, del personale di una società che effettua servizi di vigilanza privata e trasporto valori, ma ha prescritto misure a tutela della riservatezza dei lavoratori [doc. web n. 9358266].

Con l’applicazione installata sui dispositivi mobili si intende garantire la sicurezza delle pattuglie e l’ottimizzazione delle assegnazioni e distribuzioni degli interventi e consentirà  di inviare segnali di allarme in caso di pericolo.

I dati di geolocalizzazione raccolti,  le coordinate del dispositivo e  la velocità del veicolo saranno conservati  per un periodo non superiore alle 24 ore, fatte salve speciali esigenze, e il trattamento dati dovrà cessare al termine dell’attività lavorativa con la riconsegna a fine servizio dei dispositivi  da parte dei dipendenti. Le guardie dovranno attivare l’applicazione mediante codice identificativo e password fornita dalla centrale operativa.

Le guardie giurate non saranno direttamente identificate dal sistema e l’accesso in tempo reale ai dati di localizzazione effettuato dal personale autorizzato della centrale operativa sarà previsto solo in caso di necessità ed emergenza.

L’Autorità ha ritenuto il trattamento dei dati che la società intende effettuare lecito, necessario e proporzionato, anche in considerazione della specifica disciplina che prevede l’adozione di peculiari misure tecniche di controllo con geolocalizazione per il trasporto di contanti.

Il Garante ha però chiesto,  a maggiore tutela dei lavoratori, di posizionare sul dispositivo un’icona che indichi che la localizzazione è attiva e di configurare il sistema in modo tale da oscurare la posizione geografica dei dipendenti decorso un dato periodo di inattività dell’operatore sul monitor della centrale operativa.

I dati raccolti dal sistema potranno essere consultati dagli addetti alla centrale operativa e dalla direzione informatica della società muniti di apposite credenziali e profili autorizzativi, in particolare per l’estrazione dei dati. A ulteriore tutela dei dipendenti sarà escluso l’utilizzo dei dati per finalità di controllo dei lavoratori o per scopi disciplinari.

La società dovrà fornire alle guardie un’idonea informativa che consenta l’esercizio dei diritti.

In conformità a quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori  la società si è impegnata a procedere alla convocazione delle rappresentanze sindacali  per sottoscrivere uno specifico accordo o, in mancanza di questo, ad acquisire l’autorizzazione del competente organo del Ministero del Lavoro.

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