Categories: Giurisprudenza

VIA LIBERA DAL SENATO: APPROVATA LA FINANZIARIA 2010

Con l’approvazione della Finanziaria e del ddl Bilancio da parte dell’Aula del Senato la manovra conclude il suo iter parlamentare e dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale diventerà legge.
Niente di buono per le imprese editoriali. Tra le novità introdotte dalla manovra l’ammontare dei contributi all’editoria viene legato alle disponibilità del bilancio dello Stato e ripartita tra i vari soggetti “fino a esaurimento”. La nuova formulazione, pertanto, rende l’ammontare dei contributi incerto e diverso di anno in anno.
Ma per l’anno prossimo il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Paolo Bonaiuti ha assicurato che “le erogazioni per il 2010 rimarranno identiche a quelle dell’anno passato”.
Ecco le novità nel dettaglio:
Il comma 61 dell’art. 2 reca un’interpretazione dell’art. 20, comma 3ter, del decreto-legge 223/2006, concernente i contributi per quotidiani e periodici organi di partiti o movimenti politici, nonché dell’art. 1, comma 460, della legge 266/2005, relativa alle condizioni necessarie a partire dal 2006 per accedere ai contributi per quotidiani e periodici editi sia da cooperative di giornalisti sia da organi di partiti o movimenti politici. Esso precisa che le disposizioni citate si intendono riferite alle imprese e alle testate ivi indicate che abbiano i requisiti richiesti “anche se abbiano mutato forma giuridica”.

Il comma 62 dell’art. 2 limita l’erogazione dei contributi e delle provvidenze all’editoria all’effettivo stanziamento di bilancio, prevedendo, ove necessario, il riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto.

Il comma 237 dell’art. 2, reca un’autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per il 2010, per il finanziamento delle emittenti radio-televisive locali previsto dall’articolo 1, comma 1244, della legge finanziaria 2007.

Il successivo comma 238, prevede che la copertura finanziaria delle norme in favore delle emittenti locali venga assicurata attraverso le disponibilità derivanti dalle revoche totali o parziali delle agevolazioni per le aree sottoutilizzate di cui alla legge n. 488/1992.

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