La Pa non può invocare la disciplina sulla privacy per respingere, a priori, le richieste di accesso ai documenti formulate dai giornalisti. Lo ha chiarito il Garante privacy
[doc. web n. 3966106] in risposta ad alcuni quesiti posti dal Presidente del Consiglio Regionale del Trentino Alto Adige/ Südtirol riguardo alla pubblicazione on line e alla comunicazione alla stampa dei dati sui vitalizi di Consiglieri ed ex consiglieri regionali e provinciali. Il Codice privacy – sottolinea l’Autorità – non ha abrogato le norme sull’accesso ai documenti ammnistrativi. Il diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti rimane dunque attribuito alle persone che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. Spetta dunque all’amministrazione, verificare, caso per caso, i presupposti per l’accesso, mentre rimane affidata alla responsabilità del giornalista l’utilizzazione e la diffusione al pubblico delle informazioni raccolte in caso di accoglimento della sua istanza. Per quanto riguarda poi il quesito sulla diffusione on line delle informazioni personali di consiglieri ed ex consiglieri che percepiscono vitalizi, il Garante, richiamando quanto già affermato nelle
Linee guida sulla trasparenza on line della Pa, ha ribadito che la diffusione di dati personali da parte di soggetti pubblici è ammessa unicamente se prevista da una norma di legge o di regolamento. L’amministrazione, pertanto, prima di mettere on line sul proprio sito istituzionale informazioni, atti e documenti amministrativi in cui siano contenuti dati personali, dovrà verificare che la normativa preveda tale obbligo. Altrimenti la pubblicazione di informazioni e documenti potrà avvenire solo dopo aver anonimizzato i dati personali eventualmente presenti.