Ma cos’è la liquidazione coatta amministrativa, di cui tanto si parla in queste ore? E chi sono i commissari liquidatori che tra qualche giorno varcheranno la redazione di via Bargoni? Intanto, una premessa è d’uopo. La liquidazione coatta amministrativa (d’ora in poi, per brevità, Lca) non è la tumulazione di un’impresa e il commissario non è il suo oratore funebre. Tecnicamente, la Lca è una particolare procedura concorsuale prevista soltanto per alcune categorie d’imprese (tra cui appunto le cooperative editoriali) il cui dissesto o le cui anomalie di funzionamento possono ripercuotersi negativamente su un numero elevato di altri soggetti. Per gli interessi (specie di natura pubblica) coinvolti, la procedura è affidata all’autorità amministrativa (il ministero dello Sviluppo economico nel nostro caso) che si occupa dell’apertura e della gestione della procedura. La Lca viene disposta prevalentemente quando un’impresa è in stato d’insolvenza ovvero in una situazione di crisi che non permette più all’impresa di adempiere con regolarità alle proprie obbligazioni.
L’autorità governativa, con lo stesso provvedimento che dispone la Lca o con un successivo, nomina il commissario liquidatore. Per la Lca di grandi imprese (come nel caso del manifesto) è possibile nominarne tre: essi deliberano a maggioranza e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi. Il commissario liquidatore si sostituisce all’imprenditore nel potere di amministrare il patrimonio. Egli sovraintende a tutte le operazioni della procedura: formazione dello stato passivo, liquidazione dell’attivo e ripartizione dell’attivo. Sotto il controllo del comitato di sorveglianza (altro organo della procedura composto da 3 o 5 membri particolarmente esperti nel ramo commerciale, possibilmente scelti tra i creditori), e secondo le direttive dell’autorità governativa, il commissario compie gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione è necessaria l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza.
Dicevamo che la Lca non equivale alla morte certa dell’impresa. Intanto, perché l’autorità di vigilanza, su parere del comitato di sorveglianza, può autorizzare il commissario a proseguire l’attività d’impresa. L’esercizio provvisorio dell’attività è disposto quando c’è il pericolo che dall’interruzione (dalla sospensione delle pubblicazioni, nel caso del manifesto) derivi un danno grave come la perdita dell’avviamento, l’indebolimento del marchio (della testata nel nostro caso), il deprezzamento del valore dei prodotti. Detto ciò, è pur vero che il decreto che ha avviato la procedura può in qualunque momento essere revocato da parte dell’autorità che lo ha emanato quando vengono meno le ragioni che lo hanno determinato, sulla base di una sua sopravvenuta inopportunità, dato che il commissario può verificare in corso d’opera le mutate condizioni dell’impresa.
In ogni caso per la giurisprudenza l’avviso della procedura concorsuale non determina di fatto il sicuro e certo dissolvimento dell’azienda, in quanto il fine di soddisfare i creditori non deve necessariamente essere raggiunto con la disgregazione della stessa. Un’altra cosa certa è che il manifesto è il primo caso di cooperativa editoriale assoggettata a tale procedura. Insomma, farà giurisprudenza. Un altro primato, tra i tanti.