Ecco le modifiche e integrazioni al testo originario del Disegno di legge Gentiloni introdotte dalle Commissioni VII e IX della Camera dei Deputati. Le sesse entreranno in vigore se approvate, in via definitiva, dal Parlamento. ¦ TELEVENDITE: saranno riservate alle sole emittenti locali e vietate su quelle nazionali
¦ PUBBLICITA’ DEGLI ENTI PUBBLICI: verranno fortemente inasprite le sanzioni amministrative previste a carico dei responsabili del procedimento delle P.A. per la violazione delle norme in materia di destinazione della pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici su radio e tv locali previste dall’art. 41 del Testo Unico della Radiotelevisione. E’ stata inoltre abrogata la norma che legittima le Regioni a prevedere quote di riserva di tale pubblicità sulle radio e le tv locali in misura diversa da come previsto dalla normativa statale.
¦ DIVIETO DI SPLITTAGGIO DEI DATI PER I FORNITORI NAZIONALI: fatta salva la disciplina specifica per la RAI, i fornitori di contenuti nazionali non potranno differenziare i dati e i servizi digitali sul territorio.
¦ TELECOMANDO: un terzo della numerazione da uno a nove è riservata alle tv locali. I nuovi televisori avranno un telecomando programmabile in modo diverso a seconda delle regioni.
¦ DECODER: entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge i televisori solo analogici dovranno essere venduti con una targhetta che segnala la non abilitazione al digitale. Entro nove mesi i produttori dovranno costruire solo tv digitali.
¦ PAY PER VIEW: l’articolo 2 del ddl stabilisce che ciascun soggetto non possa superare il tetto del 20% di capacità trasmissiva. In questo calcolo rientrano anche i programmi trasmessi in pay per view, che non vengono più considerati come servizi, ma come canali.
¦ FREQUENZE: dopo nove mesi dall’entrata in vigore della legge, Raidue e Rete4 passeranno sul Dtt e le frequenze analogiche da loro esercite torneranno allo Stato.
¦ TV DI STRADA: regolamentata l’attività delle cosiddette telestreet, che potranno, previa autorizzazione, operare con un solo impianto di potenza massima di 5 watt, senza cagionare interferenze a terzi e senza effettuare alcuna forma di pubblicità.
¦ LISTINI PREZZI: le concessionarie pubblicitarie delle tv nazionali dovranno presentare alla Autorità Antitrust i listini trimestrali, semestrali o annuali dei prezzi di vendita della pubblicità. L’Autorità Antitrust vigilerà sulle dinamiche di tali prezzi e accerterà l’esistenza di condotte e di intese restrittive della libertà di concorrenza nel relativo mercato.
¦ FORNITORI DI CONTENUTI: l’AGCOM dovrà modificare il Regolamento sulla tv digitale (delibera n. 435/01/CONS) prevedendo requisiti soggettivi più accessibili e meno onerosi per il rilascio delle autorizzazioni.
¦ NORME ANTITRUST: nessun soggetto, direttamente o tramite i soggetti controllati o collegati, potrà conseguire ricavi superiori al venti per cento dei ricavi complessivi del s.i.c. (sistema integrato delle comunicazioni).
¦ TRASFERIMENTO FREQUENZE: le compravendite dovranno essere notificate al Ministero e all’AGCOM e il relativo trasferimento sarà efficace previo assenso del Ministero e sarà reso pubblico. Il Ministero, sentita l’AGCOM, comunicherà, entro novanta giorni dalla notifica e dalla relativa istanza da parte del cedente, il nulla osta alla cessione ovvero i motivi di diniego.
¦ DISCIPLINA DELLA CAPACITA’ TRASMISSIVA: le tv locali potranno accedere alla riserva del 40% della capacità trasmissiva dei soggetti titolari di più di una rete, fino ad un terzo di tale capacità trasmissiva.
¦ DIRITTI TELEVISIVI: verrà prevista una delega al Governo per disciplinare in modo organico l’intera materia dell’acquisto e della vendita dei diritti sulla base di una serie di criteri direttivi tra i quali il riconoscimento del diritto all’emittenza locale alla diffusione o distribuzione delle opere europee dopo un’adeguata finestra temporale dalla diffusione o distribuzione in ambito nazionale.
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