La sovrapposizione di norme di proroga e di deroga relativa ai contributi negli ultimi due anni ha generato qualche confusione. Attesa la centralità di ogni singola norma, sia in relazione al possesso dei requisiti, alla determinazione dei contributi e alla procedura di rendicontazione, riteniamo utile un approfondimento sui singoli temi.
Vi preghiamo di leggere attentamente la presente circolare e nell’ipotesi di dubbi e di perplessità di contattarci appena possibile, per la rilevanza dei temi trattati.
Il taglio dei contributi
Il comma 810 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha tagliato i contributi con una riduzione che a partire dal 2019 avrebbe portato alla totale abrogazione degli stessi dal 2022.
Il successivo comma 1 dell’articolo 394 della legge 27 dicembre 2019, n. 60, senza intervenire sulla norma originaria, dispose la proroga di un anno. Successivamente vi erano state altre due proroghe. Il comma 11 bis dell’articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, attualmente in vigore, dispone la proroga del termine iniziale di calcolo dei tagli di 60 mesi.
A seguito di questa proroga, i contributi spettanti verranno ridotti del venti per cento per la parte eccedente i 500.000 euro con riferimento a quelli di competenza del 2024, del cinquanta per cento per la parte eccedente i 500.000 euro con riferimento a quelli di competenza del 2025, del settantacinque per cento per la parte eccedente i 500.000 euro con riferimento a quelli di competenza del 2026 e definitivamente abrogati dal 2027.
Quindi non sono previsti tagli per i contributi di competenza 2022 e 2023.
La stabilizzazione del contributo
Il comma 5 dell’articolo 96 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 introdusse una norma di salvaguardia rispetto agli effetti della pandemia in ragione del quale il contributo spettante per il 2020 non poteva essere inferiore a quello erogato nel 2019. Detta norma è stata prorogata anche per il 2021 dal comma 7 bis dell’art. 5 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Non vi sono ulteriori proroghe, quindi – in assenza di provvedimenti normativi per il contributo di competenza del 2022 – la determinazione delle somme spettanti avverrà unicamente sulla base dei parametri previsti dalla legge.
Chiaramente, invece, per il contributo di competenza del 2021, per il quale ora si stanno effettuando le attività istruttorie per la predisposizione della domanda, la clausola di salvaguardia ha efficacia e, quindi, laddove dai conteggi emergesse un contributo inferiore a quello erogato per il 2019, l’impresa avrà diritto ad un importo equivalente.
Parametri di diffusione
In relazione alla diffusione, con il comma 3 dell’articolo 96 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 il rapporto tra copie vendute e distribuite è stato ridotto al 25 per cento delle copie distribuite per le testate locali e al 15 per cento per le testate nazionali, in luogo delle maggiori percentuali, il 30 per cento per le testate locali e il 20 per cento per quelle nazionali, previste dalla lettera e, comma 1, dell’articolo 5 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Anche questa norma è stata prorogata per il 2021 dal comma 7 bis dell’art. 5 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Non vi sono ulteriori proroghe.
Quindi, per il 2021, il rapporto tra copie vendute e copie distribuite deve essere pari ad almeno il 25 per cento per le testate locali e ad almeno al 15 per cento per le testate nazionali.
Ma per il 2022 detto rapporto torna ad essere pari ad almeno il 30 per cento per le testate locali e ad almeno al 20 per cento per le testate nazionali.
Vi invitiamo a prestare la massima attenzione a questo parametro, in quanto viene calcolato per l’intero esercizio e qualsiasi incertezza o incomprensione può determinare la perdita del possesso del requisito della diffusione e, quindi, l’impossibilità di accedere ai benefici previsti dalla legge per l’edizione cartacea.
Postergazione pagamenti
Il comma 4 dell’articolo 96 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 ha consentito alle imprese per l’esercizio 2019 di rendicontare i costi non pagati, prevedendo la postergazione di 60 giorni rispetto all’incasso del contributo. Detta norma è stata prorogata anche per il 2020 dal comma 7 bis dell’articolo 5 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Non vi sono ulteriori proroghe, quindi in assenza di provvedimenti normativi per l’esercizio 2021, il pagamento dei costi e la relativa tracciabilità sono presupposto per la rendicontazione degli stessi secondo la normativa previgente.
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