Deve essere esclusa la responsabilità di Telecom Italia per non aver impedito che fossero scaricati film pirata attraverso connessioni internet fornite dalla società stessa. Lo ha deciso il tribunale civile di Roma, a seguito del ricorso della Federazione antipirateria audiovisiva che aveva chiesto che venisse ordinato a Telecom di impedire l’accesso ai siti web usati per la messa a disposizione illecita di film.
Per il giudice della sezione specializzata ‘per la proprietà industriale e intellettuale’, va ”escluso” che Telecom avesse l’obbligo di sospendere l’accesso ai siti in questione solo per essere stata ”portata a conoscenza di fatti e circostanze che rendevano manifesta l’illiceità dell’informazione”. Questa previsione non riguarda, infatti, il fornitore del servizio di connessione, ossia Telecom. E’ una disposizione che può essere applicata solamente ”al prestatore di servizi di hosting”, ossia di ”memorizzazione permanente di informazioni, consistente nella messa a disposizione di una parte delle risorse di spazio di memoria digitale contenute all’interno di un server” per rendere visibile su Internet ”materiale informativo del destinatario del servizio”.