Il Tribunale di Cosenza ha riconosciuto l’illegittimo demansionamento del giornalista Alessandro Russo da parte della Finedit, editrice de “il Quotidiano della Calabria”. In accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato dal giornalista difeso dall’avv. Mariagrazia Mammì, dell’Ufficio Legale del Sindacato Giornalisti della Calabria, il giudice del lavoro del Tribunale di Cosenza, Maurizio Sacco, ha, infatti, ordinato alla Finedit Finanziaria Editoriale srl, nella persona del legale rappresentante Antonella Dodaro, “di adibire immediatamente Alessandro Russo nelle mansioni precedentemente ricoperte”.
Nel ricorso, redatto dall’Ufficio Legale del Sindacato Giornalisti della Calabria, Alessandro Russo ha ricordato di aver iniziato a lavorare per la Finedit nel 1997 con contratto di collaborazione, dal 2001 come praticante e dal 12 febbraio 2003 – superato l’esame di idoneità professionale – come redattore ordinario nel settore sportivo, con carattere di esclusività dal 2007.
Il giornalista de “Il Quotidiano della Calabria” ha, quindi, sottolineato come, “a far data dal mese di settembre 2011, è stato oggetto di una campagna di aggressione professionale, atteso, peraltro, il suo attivismo sindacale (è componente del Comitato di redazione, ndr), iniziata con l’esonero dal compito di seguire il Cosenza Calcio in trasferta, seguita con l’affiancamento di un collega incaricato a seguire le partite della predetta squadra e culminata con l’ordine di servizio del 17 gennaio 2012, facente seguito al piano di riorganizzazione della testata giornalistica, in base al quale è stato assegnato al settore «Redazione Centrale», con mansioni inadeguate, modeste e secondarie rispetto a quelle originariamente svolte”.
Contro questa assegnazione, Russo ha, quindi, proposto ricorso d’urgenza chiedendo il reintegro nelle mansioni dapprima espletate e, comunque, in conformità al profilo professionale di appartenenza.
In particolare, contestando “l’illegittimità del comportamento tenuto dall’Azienda, la quale di fatto”, “ha illegittimamente variato le mansioni del ricorrente, impiegato da sei anni in qualità di redattore ordinario nell’ambito del settore sportivo, con assegnazione a nuove mansioni, quelle della cosiddetta cucina redazionale con progressiva cancellazione della firma dal giornale e redazione di un numero limitato di articoli, palesemente inferiori e con impossibilità di utilizzare la professionalità acquisita”.
Nel ricorso, il giornalista ha, quindi, sottolineato “l’intangibilità del suo diritto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto e che ha svolto, in modo conforme alle previsioni normative e contrattuali sul punto. Più esattamente, il depauperamento professionale e la sminuita percezione sociale nell’ambiente del lavoro, conseguenti alla predetta dequalificazione, rappresentano pregiudizi gravi e irreparabili tali da legittimare la concessione della tutela d’urgenza”.
Dal canto suo, la Finedit Finanziara Editoriale srl, nella persona del legale rappresentante Antonella Dodaro, si è costituita in giudizio “contestando la sussistenza dei presupposti necessari per la concessione della tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c.”. L’azienda, “nell’esercizio del suo diritto di organizzazione dei servizi, concretatosi nell’adozione di un piano di riorganizzazione” ha, infatti, “ritenuto opportuno assegnare il ricorrente, assunto, comunque, quale redattore ordinario e non come giornalista sportivo o inviato speciale, alla Redazione Centrale, con conseguente assegnazione di mansioni equivalenti a quelle svolte e con occasione di ulteriore crescita professionale, tenendo conto del maggiore prestigio del settore di assegnazione, nato dalla fusione di altri due settori e chiamato a realizzare le due pagine di notizie dall’Italia e dal mondo, i primi piani, le pagine di economia, regionali e di cultura e spettacoli”. A giudizio della Finedit, dunque, l’art. 700 non poteva trovare accoglimento in quanto, a suo giudizio Alessandro Russo “non potrebbe subire alcun irreparabile danno dal trasferimento di settore in contestazione, attesa la legittimità del trasferimento stesso”.
Di diverso avviso il giudice del Tribunale del Lavoro di Cosenza che, in accoglimento della tesi difensiva dell’avv. Mariagrazia Mammì, ha riconosciuto il “pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile durante il tempo necessario a far valere il diritto in via ordinaria, dovendosi tenere, comunque, presente che il provvedimento ex art. 700 c.p.c. è uno strumento straordinario che la legge fornisce solo quando vi sia un effettivo e non potenziale pericolo di tale natura”.
Ricordando che “secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, il demansionamento si ha solo in caso di adibizione del lavoratore a mansioni inferiori rispetto a quelle concordate in sede di assunzione, ma anche nell’ipotesi di assegnazione a mansioni le quali, benché ricomprese nel livello o nella categoria contrattuale di appartenenza, siano nella sostanza inferiori in quanto non aderenti alla specifica competenza del lavoratore e, quindi, indonee a salvaguardare ed accrescere il livello professionale dallo stesso raggiunto (cfr. cass. Civ., Sez. Un., sentenza 24 novembre 2006, n. 25033)”, il giudice Maurizio Sacco ha fatto particolare riferimento al settore giornalistico ricordando che “il datore di lavoro in ordine alle mansioni dei dipendenti, così come previsto dall’art. 6 del Ccnl”, può decidere unilateralmente “soltanto con riguardo a mansioni che siano da considerarsi equivalenti alla stregua della disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza 17 gennaio 1987, n. 392)”.
Il giudice del Lavoro ha osservato come “l’assegnazione alle nuove mansioni, nella misura in cui, di fatto ha determinato la significativa diminuizione degli articoli a firma del giornalista” e, “segnatamente, dal raffronto tra le pagine del settore Sport, antecedentemente al mutamento di mansioni, e quelle di tale settore e del resto del quotidiano, dopo il mutamento, non consente allo stesso di mantenere la specifica professionalità in precedenza acquisita nel settore sportivo, sotto il profilo della sua capacità di informare e raccogliere informazioni, nonché sotto il profilo dell’autorevolezza raggiunta e della visibilità prima goduta (cfr in tal senso Pretura Roma, sentenza 1 aprile 1999)”.
Tra l’altro, il Tribunale di Cosenza ha osservato che le nuove mansioni “non sono idonee” a “consentire il mantenimento e lo sviluppo del bagaglio professionale maturato” da Alessandro Russo, “ma, al contrario sono tali da determinarne la perdita. Il mutamento di mansioni in contestazione appare risolversi, nei fatti, in una dequalificazione illegittima”.
Nel caso specifico, il giudice del lavoro ritiene che “il bagaglio professionale acquisito dal ricorrente nella esperienza lavorativa maturata nel settore sportivo del quotidiano, nonché il suo diritto a mantenere e sviluppare quest’ultimo mediante impiego in mansioni aderenti alla sua specifica competenza corrono il rischio di subire, nel tempo occorrente per l’azione in vai ordinaria, un pregiudizio grave ed irreparabile tale da minacciare il diritto azionato e da giustificare, quindi, la concessione nella misura cautelare invocata”.
Pertanto, il Tribunale di Cosenza, in accoglimento del ricorso di Alessandro Russo, ha ordinato alla Finedit di “adibire immediatamente” Alessandro Russo nelle mansioni precedentemente ricoperte.
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