Editoria

Giurisprudenza, le testate telematiche e la protezione data dall’art.21 della Costituzione

La tutela costituzionale assicurata dal comma 3, art.21 Costituzione alla stampa è applicabile al giornale o al periodico pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico qualora possieda i medesimi tratti caratterizzanti del giornale tradizionale su supporto cartaceo: una testata, diffusione o aggiornamento regolare, organizzazione in una struttura con un direttore responsabile, una redazione ed un editore registrato presso il registro degli operatori della comunicazione e che sia finalizzata all’attività professionale di informazione diretta al pubblico, cioè di raccolta, commento e divulgazione di notizie di attualità e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati. Pertanto, nel caso in cui sia dedotto il contenuto diffamatorio di notizie ivi contenute, il giornale pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico non può essere oggetto, in tutto o in parte, di provvedimento cautelare preventivo o inibitorio, di contenuto equivalente al sequestro o che ne impedisca o limiti la diffusione, ferma restando la tutela eventualmente concorrente prevista in tema di protezione dei dati personali.

Sono queste le massime che derivano dalla pronuncia a sezioni unite della Corte di Cassazione risalente al 18/11/2016. La Suprema Corte ha statuito in merito ad una controversia relativa all’applicabilità dell’articolo 21 della Costituzione nei casi in cui può impedire provvedimenti cautelari ex art.700 c.p.c. Nello specifico si parla di oscuramento di pagine di testate telematiche con presunto contenuto diffamatorio. La Cassazione ha equiparato la stampa online a quella cartacea, citando il requisito della destinazione alla pubblicazione, che effettivamente sussiste in entrambe le fattispecie. Anche il requisito della riproduzione è comune a testate cartacee e telematiche: in questo ultimo caso si sostanzia nella trasmissione dei dati dal server del provider al dispositivo dell’utente. La Cassazione si è basata principalmente sulla pronuncia 31022/2015 delle Sezioni Unite Penali, avente ad oggetto proprio gli elementi che determinano il concetto di stampa. Tali sono quello finalistico, la destinazione alla pubblicazione, e quelli strutturali citati nella massima sopra riportata. Una testata online rientra nella categoria protetta dall’art.21, se possiede tali requisiti.

Giuseppe Liucci

Recent Posts

Il garante privacy stanga OpenAi: 15 milioni per ChatGpt

Il Garante per la privacy sanziona ChatGpt: per Sam Altman e la sua Open Ai…

1 giorno ago

La pubblicità di Google vola, il settore muore

La notizia è passata, come spesso accade, quasi in sottofondo. In Italia Google è il…

2 giorni ago

Usigrai contro il piano esodo Rai: “Avviare un confronto col sindacato”

Usigrai torna ad alzare la voce e lo fa sul piano di incentivazione all’esodo promosso…

2 giorni ago

Santanché vende Visibilia: l’annuncio de Il Giornale

Il gruppo Visibilia passa di mano: lo ha annunciato Il Giornale, ieri sera, nell’edizione online…

3 giorni ago

Google vale tre volte Rcs: quanto vale il digitale nel Sic, i conti Agcom

La voce ricavi di Google “vale” tre volte quella di Rcs-Cairo Communications, cinque volte Gedi.…

3 giorni ago

Tax credit, Terzi (Sil): “Piccole librerie restano garantite”

“Le piccole librerie continuano a essere garantite”: parola di Antonio Terzi, presidente del sindacato italiano…

4 giorni ago