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Terrorismo, Garante privacy:” Sono troppi 6 anni per la conservazione dei dati delle chiamate”

“L’emendamento Verini segue la stessa impostazione di precedenti interventi che negli anni scorsi hanno modificato la disciplina della data retention. E, come già accaduto nel 2015, la norma introduce modalità di trattamento dei dati di traffico telefonico e telematico in palese contrasto con l’ordinamento e con la giurisprudenza dell’unione europea”.

A margine della sua audizione di oggi davanti al Copasir, il Garante per la privacy Antonello Soro ha risposto cosi ai cronisti che gli chiedevano un commento sull’emendamento approvato nei giorni scorsi alla camera che porta a 6 anni i tempi di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico di tutti gli utenti italiani (“data retention”).

“E’ evidente – ha spiegato Soro – che il contrasto al terrorismo rappresenti un obiettivo di interesse generale e quindi non e in discussione la raccolta e la conservazione di dati, quanto i tempi di conservazione e le modalità di accesso agli stessi. Le norme e la giurisprudenza europea precludono una raccolta generale e indiscriminata dei dati di traffico telefonico e telematico, perché non e proporzionata alle esigenze investigative e al nucleo essenziale del diritto alla protezione dati e non può quindi essere giustificata in una società democratica”.

“Gli stati membri – ha continuato il Garante – possono invece prevedere obblighi di raccolta dei dati per obiettivi specifici al solo fine di contrasto di reati gravi, purché siano limitati temporalmente in misura proporzionata alle esigenze investigative e riguardino le sole informazioni a ciò strettamente necessarie. L’acquisizione dei dati stessi, inoltre, deve secondo la corte di giustizia essere soggetta a specifiche condizioni, incluso il controllo da parte di un giudice o un’autorità indipendente. La sorveglianza non può mai essere generalizzata e massiva ma, lo precisa la corte di giustizia nella recente sentenza tele2, deve fondarsi su requisiti individualizzanti, rivolgendosi cioè nei confronti di soggetti coinvolti, in qualche misura, in attività criminose ovvero limitandosi a specifici luoghi nei quali emergano esigenze investigative relative, sempre, a gravi reati e previa adeguata delimitazione temporale della durata della conservazione”.

“Pur essendo consapevole dell’esigenza di non ritardare l’approvazione della legge europea con una terza lettura – ha concluso Soro – penso che sia comunque indispensabile che il legislatore riconduca questa disciplina al criterio della proporzionalità. In futuro si dovrà meglio definire, con una disciplina organica e meno estemporanea, una materia cosi ricca di implicazioni sui diritti dei cittadini e sulle esigenze di giustizia”.

Salvatore Monaco.

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