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Telemarketing selvaggio, il Garante ammonisce Vodafone

Il Garante della Privacy mostra il cartellino giallo a Vodafone. Stop al telemarketing selvaggio degli ultimi mesi e all’invio massivo di sms commerciali e pubblicitari nei confronti dei clienti che non abbiano espresso un esplicito consenso. Il provvedimento arriva dopo mesi di sollecitazioni da parte dei clienti di Vodafone. Le cifre sono notevoli: due milioni di telefonate commerciali e ventidue milioni di messaggi di testo sono stati effettuati in un periodo di diciotto mesi (gennaio 2016-giugno 2017). Ma l’elemento più grave a sostegno della decisione del Garante è il mancato consenso da parte dei clienti, che avrebbero più volte chiesto a Vodafone di non ricevere più tali comunicazioni. E l’operatore olandese avrebbe interpretato questo esplicito rifiuto come una mera sospensione del consenso, procedendo quindi a successive chiamate promozionali. Vi è quindi una violazione del principio di correttezza, sancito dal Codice della Privacy.
Ora Vodafone dovrà adottare nuove modalità di gestione per il proprio sistema di marketing, rendendolo più selettivo e meno pervasivo. Con provvedimenti separati il Garante provvederà a calcolare le sanzioni dovute per le violazioni accertate. Da ricordare il precedente di Tim, che per lo stesso motivo ha ricevuto in passato una ingente sanzione da 840mila euro. In un comunicato stampa Vodafone ha affermato di aver già cominciato a prendere provvedimenti a tutela della privacy dall’estate del 2017 (proprio al termine del periodo sotto la lente del Garante), in ossequio alla nuova normativa europea sul trattamento dei dati personali. D’altra parte per l’Unione Nazionale Consumatori il provvedimento del Garante deve essere solo il punto di partenza. Il segretario Massimo Dona ha invocato l’estensione del blocco anche agli altri operatori delle telecomunicazioni e alle compagnie del gas e dell’energia elettrica.
Il telemarketing consiste nel contatto telefonico diretto, svolto mediante operatori commerciali, fra una o più aziende consociate e la clientela, attuale o potenziale, di tali aziende. La finalità di questo contatto è in ogni caso di tipo commerciale, e consiste nella vendita telefonica di beni o servizi, oppure più spesso, nella pubblicizzazione commerciale delle attività e dei prodotti aziendali. Una recente legge (5/2018) ha ridisegnato i criteri dell’attività di telemarketing. Tutte le chiamate provenienti da call center sono ora riconoscibili attraverso due prefissi, uno a scopo commerciale e l’altro a fini statistici. Inoltre il consumatore ha la possibilità di opporsi al trattamento della propria numerazione telefonica in due fattispecie: invio di materiale pubblicitario o vendita diretta; compimento di ricerche di mercato e comunicazione commerciale.

Giuseppe Liucci

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