È legittima l’esclusione di Fcs Communications, editrice dell’agenzia di stampa Il Velino, dai due bandi della gara per l’affidamento di servizi giornalistici e informativi per gli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato ai quali ha partecipato. L’ha deciso il Tar del Lazio con due sentenze (nei giorni scorsi erano stati depositati i dispositivi) con le quali ha respinto altrettanti ricorsi proposti.
Fcs Communications è stata esclusa in quanto, nel corso dello scrutinio della sua offerta tecnica, la stessa è stata ritenuta incompleta, perché alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non era allegato il documento d’identità del dichiarante. Il Tar ha ritenuto infondati i ricorsi in quanto “l’allegazione del documento di identità… è elemento indispensabile” e “in assenza di tale allegazione, la dichiarazione resa, pur fisicamente presente in atti, è priva del valore legale tipico”.
Il Tar ha respinto anche un ulteriore ricorso con il quale Fcs Communications contestava il bando per l’inserimento di norme che ha definito escludenti, nonché il decreto di nomina della commissione di gara, sostenendo la sussistenza di plurime cause di incompatibilità in capo al presidente. Su quest’ultimo punto i giudici non hanno condiviso le censure relative alle cause d’incompatibilità in capo al presidente della Commissione di gara, il quale “non ha comunque contribuito alla redazione degli atti di gara”.
Legittima, secondo il Tar, anche l’esclusione di Mf Dow Jones News dalla procedura di gara (l’agenzia partecipò al bando per due dei 10 lotti nei quali lo stesso era stato suddiviso). La sentenza del Tribunale amministrativo spiega che Mf Dow Jones News aveva partecipato alla gara per i lotti 8 e 9, ma nel corso dello scrutinio delle sue offerte tecniche, il 16 giugno, la Commissione, esaminando la documentazione, ha verificato come incompleta la stessa in quanto alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non era stato allegato il documento d’identità del dichiarante.
Il Tar ha pertanto ritenuto infondato il ricorso presentato dall’agenzia di stampa. “Come si evince chiaramente dal dettato normativo – si legge nella sentenza – l’allegazione del documento di identità alla dichiarazione attestante circostanze o fatti o stati determinati è elemento indispensabile perché venga ad esistenza l’autocertificazione stessa”; e “in assenza di tale allegazione, la dichiarazione resa, pur fisicamente presente in atti, è priva del valore legale tipico, ossia quello di autocertificazione, delineato dalla fattispecie normativa, traducendosi in inesistenza giuridica della dichiarazione stessa”. (fnsi)
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