Con sentenza 3 giugno 2008, n. 5414, il TAR del Lazio, Sez. I, avuto riguardo a quanto stabilito dagli artt. 20 e 21, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, ha affermato è illegittimo il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato avente ad oggetto l’inibitoria di messaggi pubblicitari, non basato su una valutazione oggettiva fondata sulla portata contenutistica della comunicazione dalla quale possa desumersi che il messaggio reca una connotazione concretamente pregiudizievole.
Il giudizio sulla portata ingannevole di un messaggio pubblicitario non presuppone una valutazione riferibile allo stato soggettivo dell’operatore, quanto, piuttosto, implica una valutazione oggettiva unicamente fondata sulla portata contenutistica della comunicazione, precisando che per potersi fondatamente assumere che il messaggio reca una connotazione concretamente pregiudizievole, non è sufficiente fare riferimento alle omissioni che hanno accompagnato la campagna pubblicitaria preordinata alla promozione del prodotto, quanto, altrimenti, verificare la diretta correlazione di siffatte (eventuali) omissioni: da un lato, con l’orientamento o l’induzione all’acquisto che il messaggio, proprio in virtù di quanto in esso “taciuto”, possa aver ingenerato; e, d’altro canto, con l’emersione di un pregiudizio – evidentemente configurabile con carattere di concretezza, ancorché in via meramente prognostica – che tale scelta abbia determinato in capo al potenziale acquirente.
Fabiana Cammarano
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Giurisprudenza TAR LAZIO SULLE VALUTAZIONI E SULLE CARATTERISTICHE DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO INGANNEVOLE