Maggiore trasparenza e correttezza nel mercato del lavoro via Internet. E’ quanto chiede il Garante privacy che ha vietato ad una società l’uso dei dati personali di oltre 400 mila aspiranti lavoratori raccolti e gestiti in modo illecito. La società che svolgeva attività di intermediazione attraverso il proprio sito web senza la prescritta autorizzazione ministeriale, non aveva neppure conferito, come necessario, i dati dei candidati a Cliclavoro, il portale del Ministero del lavoro che costituisce la Borsa continua nazionale del lavoro. L’azienda raggiunta dal divieto del Garante non si limitava a mettere a disposizione una mera “bacheca digitale” in cui rendere pubbliche le offerte di lavoro e le candidature, ma offriva veri e propri servizi di intermediazione (consultazione di un database con centinaia di migliaia di curricula, comunicazione di informazioni sui candidati, invio di offerte di lavoro “su misura”, ecc.). Un’attività effettuata, peraltro, senza fornire agli utenti che si registravano al sito una informativa trasparente con l’indicazione di tutte le operazioni realmente svolte. La grave situazione è emersa nel corso di verifiche ispettive disposte dall’Autorità a seguito di alcune segnalazioni in cui si lamentavano irregolarità nel trattamento dei dati personali. I candidati denunciavano il fatto che per poter completare la procedura di registrazione al sito e concorrere così alle offerte di lavoro erano obbligati a dare il consenso, tramite un’opzione preselezionata, alla ricezione di informazioni promozionali per posta, telefono, email, sms. Alla luce delle verifiche svolte il Garante, oltre ad inibire l’uso dei dati raccolti senza autorizzazione, ha dichiarato illeciti e ha vietato anche questi trattamenti perché effettuati in violazione della norma del Codice privacy che garantisce a chiunque la possibilità di esprimere un consenso libero e informato per ogni tipo di operazione che la società intende svolgere. Dopo l’intervento del Garante la società non potrà più utilizzare le informazioni raccolte né per attività di intermediazione né per attività promozionali. I dati potranno essere solo conservati in vista di un’eventuale acquisizione da parte dell’autorità giudiziaria o per la tutela dei diritti in sede giudiziaria. L’Autorità si è riservata l’applicazione di una sanzione amministrativa per l’inidonea informativa agli utenti. Il provvedimento è stato inviato al Ministero del lavoro per le valutazioni di competenza.
Giannandrea Contieri
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