Società cooperative, modifiche legislative in atto

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Dall’ultima legge di bilancio arrivano importanti novità, nell’ambito del diritto societario, per le cooperative. Tali cambiamenti interessano da vicino l’editoria, essendo il modello cooperativo prescelto da molte imprese del settore. La legge 205/17, in vigore dal 1 gennaio 2018, ha previsto rilevanti modifiche per l’art.2542 c.c. , relativo alla nomina del consiglio di amministrazione di una cooperativa. Tali novità si sostanziano in: 1) la necessità dell’amministrazione di una società ad opera di un organo collegiale composto almeno da tre soggetti; 2) il limite di tre esercizi per la durata del mandato dell’organo amministrativo. Sul tema il Consiglio nazionale del notariato ha svolto un interessante studio, che costituisce una valida base per una valutazione sommaria sulle nuove disposizioni.
La previsione relativa alla composizione minima dell’organo collegiale esclude quindi la possibilità della sussistenza di un amministratore unico in capo alla cooperativa. La principale criticità rilevata dal Consiglio è relativa alla farraginosità della nuova normativa a contorno della statuizione centrale. Mancano, infatti, tanto una disciplina transitoria per l’adeguamento alle disposizioni legislative, quanto precisi termini per l’ottemperamento alle stesse.
La prima questione si riflette nell’incertezza dei rapporti giuridici correnti: è la norma direttamente applicabile o ha natura prodromica? Per il primo caso il Consiglio individua l’applicazione dell’istituto della sostituzione del diritto, contenuto nell’art.1419 c.c. . In base a tale norma la nullità di singole clausole non comporta la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite da norme di diritto imperativo. In questo caso, ovviamente, la norma imperativa sarebbe quella contenuta nell’art.2542, come rinnovata dalla legge di bilancio. I tecnici individuano però, una nota di criticità in tale interpretazione, inerente alla sorte dell’amministratore unico costretto a lasciare il suo incarico per rispettare l’applicabilità della legge. Il Consiglio ipotizza situazioni di vuoto societario, che potrebbero nascere dalla mancata presenza del collegio sindacale nel novero degli organi di molte cooperative. Il collegio sindacale, ex art.2386 c.c. (sostituzione degli amministratori), è l’organo deputato a convocare l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore e procedere agli affari di ordinaria amministrazione. Per questa motivazione è ritenuta più plausibile la seconda interpretazione, sulla non diretta applicabilità della norma per i rapporti correnti. In merito alla seconda questione, relativa ai termini per l’ottemperamento alla nuova normativa, il Consiglio ipotizza l’applicazione dell’art.2631 c.c.. Tale articolo prevede che, nel silenzio della legge riguardo termini sulla convocazione dell’assemblea, quest’ultima si considera omessa quando siano trascorsi trenta giorni dalla conoscenza dei presupposti alla base della convocazione stessa. Nel caso specifico il termine decorrerebbe dal 01/01, giorno di entrata in vigore della norma. Il momento specifico della rinnovazione dell’organo amministrativo sarebbe da identificarsi con quello di approvazione del bilancio di esercizio.
Vi è, poi, la previsione relativa al limite di esercizi (tre) per la durata del mandato dell’organo amministrativo. Detta limitazione non si riferisce alla rieleggibilità degli amministratori, la cui disciplina è demandata ai singoli statuti. Anche in questa fattispecie si pone il problema della mancata previsione di una disciplina transitoria. A riguardo l’interpretazione del Consiglio si basa sulla irretroattività delle modifiche effettuate: il limite in esame troverebbe applicazione per gli amministratori in carica, ma gli effetti della nuova normativa non terrebbero conto di esercizi precedenti all’entrata in vigore della legge di bilancio.
La ratio generale della modifica legislativa sembra, quindi, rinvenirsi nella volontà di arginare il fenomeno delle “false cooperative”. Con questo termine vengono definite le imprese che, per eludere controlli fiscali, si costituiscono sotto forma di cooperativa, ma nella sostanza perseguono scopi differenti da quelli che la legge prevede per questo tipo di società. L’abolizione dell’amministratore unico e la limitazione del numero di esercizi sono misure specificamente finalizzate al contrasto di questa tendenza. L’alleanza delle cooperative italiane è impegnata in prima linea per l’adozione di misure legislative incisive finalizzate a combattere l’economia sommersa. Tuttavia le modifiche all’art.2542 sembrano non essere state adeguatamente circostanziate, sia per la già citata problematica della transitorietà che per la mancanza di criteri di distinzione dimensionale tra le società cooperative. La dimensione delle cooperative varia in base al settore in cui operano e al loro successo imprenditoriale. Trattasi di fattori di cui si sarebbe dovuto tenere conto nell’ottica di una revisione della disciplina normativa.

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