La Corte di Cassazione, con la sentenza 14245/12 depositata mercoledì 8 agosto 2012 nella sezione Lavoro, ha precisato che il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dalla legge 223 del 1991 per le imprese che assumono personale già licenziato a seguito di procedure di mobilità, presuppone l’accertamento dell’esistenza della situazione di esubero e l’esistenza effettiva di ragioni economiche.
Ciò al fine di scongiurare comportamenti elusivi posti in essere con l’obiettivo di uno sconto contributivo attraverso fittizie interruzioni dei rapporti di lavoro in corso.
Viene escluso, quindi, il beneficio nelle ipotesi di trasferimento, trasformazione o fusione di aziende nelle quali si verifica il semplice passaggio di personale alla nuova impresa, ma senza che il numero complessivo dei lavoratori occupati risulti aumentato.