Pubblichiamo sul nostro sito una sentenza della Cassazione Civile, risalente al 06/06/2014. Il provvedimento giudiziario è inerente alla diffamazione e, più nello specifico, alla pubblicazione di immagini strettamente personali sulla carta stampata. La controversia riguarda persone fisiche indagate per truffa aggravata e la Società Editrice Tipografica Atesina S.P.A. Quest’ultima ha pubblicato su uno dei suoi quotidiani .delle foto formato tessera delle persone sottoposte a misura restrittiva della libertà personale. Il giudizio penale si è concluso con la totale assoluzione degli imputati. L’accusa di questi ultimi si basa sulla scarsa attenzione data dalla società editrice alla revoca della misura cautelare e, più in generale, alla notizia dell’assoluzione con formula piena. Altre criticità riguardano la pubblicazione di foto segnaletiche, ritenute lesive del diritto al ritratto e alla privacy. La Corte d’Appello ha sostanzialmente rigettato le accuse del presunto diffamato, ritenendo che il giornale, nel pubblicare le notizie relative ad una presunta truffa a danni dello Stato, si fosse mantenuto nei limiti della pertinenza e della continenza, e che si fosse astenuto dal divulgare notizie false. La Corte di Cassazione ha opposte visioni in merito. Ha pertanto provveduto a cassare la sentenza di merito, rinviandola alla Corte d’Appello, tenuta ad orientarsi in base al seguente principio di diritto: la pubblicazione su un quotidiano della foto di una persona in coincidenza cronologica con il suo arresto deve rispettare, ai fini della sua legittimità, non soltanto i limiti della essenzialità per illustrare il contenuto della notizia e del legittimo esercito del diritto di cronaca (fissati dalla L. n. 675 del 1996, artt. 20 e 25, applicabile prò tempore alla fattispecie in esame e riprodotti nell’art. 137 del codice della privacy) ma anche le particolari cautele imposte a tutela della dignità della persona ritratta dall’art. 8, comma 1, del codice deontologico dei giornalisti, che costituisce fonte normativa integrativa; l’indagine sul rispetto dei suddetti limiti nella pubblicazione della foto va condotta con maggior rigore rispetto a quella relativa alla semplice pubblicazione della notizia, tenuto conto della particolare potenzialità lesiva della dignità della persona connessa alla enfatizzazione tipica dello strumento visivo, e della maggiore idoneità di esso ad una diffusione decontestualizzata e insuscettibile di controllo da parte della persona ritratta”. Qui il testo completo:
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