Pubblichiamo sul nostro sito una sentenza del Tribunale di Monza, risalente al 7 luglio 2014. Il provvedimento riguarda i contratti per l’installazione e manutenzione di impianti integrati per i servizi di telefonia, accesso a internet e configurazione di rete. La controversia è nata tra DATAIT, società operante nel settore informatico e delle telecomunicazioni, e undici società del settore editoriale sparse tra la Lombardia e il biellese, tutte facenti parte del Gruppo DMAIL GROUP. Tra le due società sono stati stipulati singoli contratti per la fornitura e la manutenzione di impianti “PABX”, ossia di centralini che consentono di interfacciare la rete telefonica aziendale con quella esterna oltre a servizi complementari. DATAIT ha contestato alle società editoriali il recesso effettuato in base alla clausola n.12 delle condizioni contrattuali. DATAIT ha rilevato che l’art. 12 prevedeva una durata contrattuale di dodici mesi con tacito rinnovo alla scadenza, sicché la disdetta da inviare con preavviso di 45 giorni avrebbe dovuto essere riferita alla sola possibilità di evitare il rinnovo automatico, senza consentire di porre fine anticipatamente al rapporto nel corso dell’annualità di vigenza contrattuale. Al contrario, l’interpretazione delle società convenute, utenti dei servizi di assistenza forniti da DATAIT, fa leva sulla regola generale definita dall’art. 1671 cc. in tema di appalto, per cui il committente può recedere dal contratto in ogni tempo riconoscendo al prestatore d’opera i giusti compensi; a tal fine la difesa convenuta invoca il precedente della Suprema Corte, laddove si è stato puntualizzato che “.. nessun valido motivo consente di escludere, per l’appalto di prestazione continuativa di servizi, l’applicabilità del disposto di cui all’art. 1671 (dichiarazione di recesso del committente), non rilevando in proposito l’esistenza di una clausola convenzionale che attribuisca facoltà di disdetta al committente entro un tempo predeterminato rispetto alla scadenza contrattuale.” Il giudice accoglie l’argomentazione delle società editoriali, ravvisando un autonomo potere di entrambi i contraenti di porre fine al rapporto in anticipo rispetto alla scadenza annuale, mentre deve ritenersi che la tutela della stabilità del contratto potesse essere affidata al preavviso di 45 giorni, periodo che appare in effetti congruo per un servizio che, una volta avviata l’installazione della rete telefonica interaziendale, era rivolto essenzialmente all’assistenza e alla manutenzione della rete stessa. Le comunicazioni di recesso contrattuale ad nutum inviate dalle undici società convenute sono da ritenersi legittime ed efficaci, essendo stato in tal modo rispettato il termine di preavviso stabilito nelle condizioni generali di contratto. Link alla sentenza:
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