SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2271
La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo), esaminato il disegno di legge in titolo, recante «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell’editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti»,approvato dalla Camera dei deputati,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente condizione:
che sia soppresso il contributo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d), in quanto i soggetti passivi del contributo assicurano flussi ordinari di risorse all’industria dell’informazione che, in una logica di sostegno alla medesima, sarebbe contraddittorio ridurre; in particolare, il contributo previsto a valere sui redditi imponibili derivanti dalla pubblicità, e non, per esempio, dalle vendite, tende a discriminare ingiustificatamente tra le fonti di reddito dell’impresa; d’altra parte, l’esperienza degli ultimi anni rivela come il gettito che affluirebbe al fondo di cui all’articolo 1, sarebbe irrisorio, probabilmente inferiore agli oneri di raccolta e di verifica; il disegno di legge in titolo, in ogni caso, non definisce con precisione l’ambito soggettivo di applicazione del contributo, facendo riferimento, per esempio, a non meglio precisate «società operanti nel settore della comunicazione», né demanda a un provvedimento di natura regolamentare la puntuale indicazione dei soggetti passivi del contributo e la definizione delle procedure attuative; la difficoltà nel disegnare il perimetro applicativo dei soggetti tenuti al contributo, infine, porta all’esclusione dalla contribuzione delle nuove piattaforme online che, da qualche anno ormai, offrono pubblicità sul mercato italiano, fatturando dall’estero e realizzando utili operativi infinitamente più elevati di quelli conseguiti dai soggetti nazionali ai quali si applicano le norme in questione;
con le seguenti raccomandazioni:
premesso che le tradizionali misure di sostegno all’editoria, nel cui solco si colloca l’iniziativa in esame, si indirizzano prevalentemente a imprese editrici minori o a diffusione locale, e considerando che la gravità della crisi dell’editoria non trova ancora soluzione in questa fase storica nell’utilizzo delle nuove piattaforme tecnologiche online, si raccomanda alla Commissione di merito di valutare l’opportunità di introdurre modifiche volte a creare le condizioni affinché alle imprese tradizionali di mercato, che perseguono fini di lucro, si affianchino altre imprese no profit con ambizioni di ampio respiro, che possano trovare nuove forme di capitalizzazione favorite, come in altri ordinamenti, da misure di defiscalizzazione; in questo quadro si potrà operare per il recupero delle multinazionali del settore all’osservanza dei doveri fiscali attraverso forme di web taxation;
che sia previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri cui è demandata la definizione dei requisiti soggettivi, dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti;
e con le seguenti osservazioni:
in merito al contributo al Fondo di cui all’articolo 1, derivante dall’eventuale extragettito determinato dalle nuove modalità di riscossione del canone Rai, andrebbe chiarito il meccanismo sulla base del quale tali risorse confluiscono nel Fondo stesso;
sempre in merito all’articolo 1, considerato che la ripartizione delle risorse del Fondo tra i diversi interventi è demandata alla discrezionalità del Presidente del Consiglio dei ministri, si segnala l’opportunità di prevedere puntuali criteri di ripartizione del Fondo medesimo; andrebbe inoltre fissato un termine per l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale si provvede al riparto delle risorse tra i diversi interventi, al fine di offrire certezze per la programmazione delle attività delle imprese;
al medesimo articolo 1, si rileva inoltre l’esigenza di precisare maggiormente l’effettiva portata di alcuni criteri qualificanti l’accesso al fondo, come quelli legati ai progetti di «convergenza multimediale», che risultano troppo generici;
quanto all’articolo 2, si esprime perplessità in merito alla scelta di disciplinare una materia così intimamente connessa all’esercizio della democrazia mediante il conferimento al Governo di una delega con margini di discrezionalità tanto ampi;
al medesimo articolo 2, si invita a prevedere misure di sostegno agli ammortizzatori sociali in relazione ai processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editrici già costituite, e a specificare che cosa si intenda per «progetti innovativi nel campo dell’editoria presentati da imprese di nuova costituzione»;
al comma 2, lettera a), si segnala che il requisito dell’unicità dell’«attività informativa autonoma e indipendente di carattere generale» rischia di dar luogo a equivoci interpretativi sul significato della locuzione «di carattere generale» e che esso pone il problema, irresolubile, di chi debba giudicare se un’attività informativa sia o meno «autonoma e indipendente»;
sempre con riferimento all’articolo 2, comma 2, si invita la Commissione di merito a valutare l’opportunità, alla lettera b), di escludere dall’accesso ai contributi le testate edite dalle associazioni dei consumatori, al pari di quanto previsto per le testate dei partiti, dei movimenti politici e sindacali; si ricorda che le associazioni dei consumatori sono già destinatarie di contributi pubblici erogati dal Ministero dello sviluppo economico;
con riferimento alla medesima lettera b), numero 4), si invita la Commissione di merito a valutare l’opportunità di precisare espressamente che i contributi ivi previsti sono attribuiti alle imprese editrici di quotidiani e periodici italiani diffusi all’estero anche in forma telematica o digitale;
per quanto concerne la successiva lettera c), invece, andrebbe chiarito, per evitare fraintendimenti, che l’esclusione ivi prevista si riferisce ai contributi diretti e non ad altre forme di sostegno;
alla lettera d), si segnala l’opportunità di fare riferimento «ai contratti collettivi» e non «al contratto collettivo», vista la vigenza di più contratti collettivi nel settore dell’informazione (giornalisti, poligrafici e dirigenti);
sempre alla lettera d), si invita a valutare l’opportunità di sopprimere il numero 5), la cui applicazione implicherebbe un sempre discutibile esercizio dell’attività di censura da parte di un soggetto peraltro non precisato; d’altra parte, secondo la logica ispiratrice del principio di delega in questione, non si comprende perché intervenire per contrastare l’uso a fini pubblicitari dell’immagine e del corpo della donna e non anche delle immagini di persone di altro genere, tenuto conto che a tutela dei minori già opera la Carta di Treviso e, a tutela della correttezza della comunicazione pubblicitaria, già funziona l’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria;
per quanto concerne la lettera l), si osserva come vietare espressamente per legge le «sospensioni arbitrarie» metta in discussione il diritto di interrompere il flusso delle consegne, che costituisce lo strumento cui si fa ricorso in caso di morosità nel pagamento delle forniture o in caso di altre forme di inadempimento contrattuale da parte dei rivenditori, relegando editori e distributori in una posizione di debolezza contrattuale; si invita pertanto la Commissione di merito a valutare l’opportunità di sopprimere detta norma;
sempre in merito alla lettera l), premesso che i punti di vendita non esclusivi in molti casi contribuiscono attraverso servizi e prestazioni aggiuntive a garantire la vendita di quotidiani e periodici, si invita a considerare l’opportunità di sopprimere le disposizioni che introducono elementi di rigidità in merito ai predetti servizi e alle prestazioni aggiuntive;
al numero 2) della medesima lettera l), nel paventare il rischio che il concetto di «assortimento illimitato» di prodotti non editoriali sia interpretato come facoltà di “occupazione senza limiti” degli spazi espositivi della rivendita dedicati al prodotto editoriale, si rileva l’esigenza di integrare il richiamato numero 2) con una disposizione volta a conservare, per i prodotti editoriali, la prevalenza della superficie espositiva delle edicole;
infine, alla lettera n), appare preferibile garantire un’immediata efficacia all’incentivazione in questione, integrando la medesima lettera con la precisa definizione degli interventi, in termini sia di destinatari che di risorse, demandando a successivi provvedimenti la sola disciplina delle modalità attuative; si invita altresì a valutare l’esigenza di prevedere iniziative di promozione della lettura dei quotidiani e dei periodici mediante agevolazioni fiscali, con particolare attenzione a specifiche fasce della popolazione, quali i giovani e i pensionati;
per quanto concerne il principio di delega per la ridefinizione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso ai prepensionamenti dei giornalisti di cui al comma 5 dell’articolo 2, si invita la Commissione di merito a integrarlo facendo salve le istanze già presentate, alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’accesso alle misure di prepensionamento, ai sensi dell’art. 1-bis del decreto legge n. 90 del 2014;
si invita, infine, la Commissione di merito a valutare l’opportunità di sopprimere l’articolo 6, che interviene sull’obbligo di assicurare parità di trattamento alle diverse testate: tale disposizione determina infatti un’ingiustificata disparità tra punti di vendita non esclusivi ed esclusivi, consentendo solo a questi ultimi, che per legge «effettuano la vendita generale di quotidiani e periodici», di rendere in qualsiasi momento il prodotto editoriale di seconda immissione o ritenuto, a giudizio inappellabile dell’edicolante, irregolare.