L’Assemblea di Palazzo Madama ha approvato con modifiche, con 154 voti favorevoli, 36 contrari e 46 astenuti, il Ddl Editoria relativo all’“Istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell’editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti”.
L’art. 1, istituisce il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, alimentato da risorse statali già destinate all’editoria e all’emittenza locale, da un contributo di solidarietà a carico delle società concessionarie di raccolta pubblicitaria e per una parte, fino a un massimo di cento milioni, dalle maggiori entrate del canone Rai. Sono ammesse al finanziamento le cooperative di giornalisti, gli enti senza fini di lucro, le imprese editrici espressione delle minoranze linguistiche, i periodici per non vedenti, le associazioni per i consumatori, i giornali in lingua italiana diffusi all’estero.
L’art. 2, conferisce deleghe al Governo per ridefinire la disciplina del sostegno pubblico per il settore dell’editoria e dell’emittenza locale, per riordinare la disciplina pensionistica dei giornalisti, che dovrà allinearsi con la disciplina generale, e per razionalizzare composizione e competenze del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti.
L’art. 3, detta disposizioni per il riordino dei contributi alle imprese editrici; l’art. 4 introduce un riferimento all’equo compenso dei giornalisti; l’art. 5 punisce l’esercizio abusivo della professione di giornalista; l’art. 6 detta nuove disposizioni per la vendita dei giornali, prevedendo la liberalizzazione degli orari e dei punti vendita.
La Commissione ha previsto un parere parlamentare rinforzato sul decreto che definisce requisiti e modalità dei finanziamenti; ha fissato in 60, anziché 36, il numero massimo dei componenti del Consiglio dell’ordine dei giornalisti, del quale deve far parte un rappresentante delle minoranze linguistiche; ha previsto che la prima rata del contributo sia pari al 50 per cento; ha introdotto l’articolo 6-bis, in base al quale l’affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha durata decennale ed e’ preceduto da una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio.
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