L’assemblea del Senato ha approvato con 228 voti favorevoli, 29 voti contrari e 2 astenuti la fiducia posta dal governo sul decreto di semplificazione fiscale che viene così convertito in legge. Il provvedimento scadeva il 1° maggio.
Il decreto contiene la modifica del governo che cancella il procedimento del “beauty contest” che assegnava gratuitamente un multiplex ai protagonisti del vecchio duopolio. Le frequenze vanno all’asta e per ottenerle bisognerà quindi pagare.
Inoltre, nel corso dell’esame degli ordini del giorno, il governo si è impegnato a modificare la normativa che prevede l’Iva ridotta al 4 per cento. Il regime speciale dell’Iva è oggi applicabile a condizione che i prodotti siano classificabili in una delle categorie di prodotti editoriali «stampati» (necessità del supporto cartaceo), abbiano il prezzo di vendita in copertina (o in un allegato contenente anche il titolo dell’opera e l’indicazione dell’editore), siano giornali quotidiani, periodici, libri, relativi supporti integrativi o cataloghi. Stante la diffusione della tecnologia di nuova generazione, che permette di poter comprare e leggere libri anche su supporti diversi da quello cartaceo (tablet, smartphone etc.), il Governo si è impegnato a «a valutare l’opportunità di» uniformare all’aliquota del 4 per cento tutti i libri anche se fissati su supporto diverso da quello cartaceo e distribuiti attraverso piattaforma telematica.
Tra le altre novità del decreto:
– al fine di superare le difficoltà operative segnalate dagli operatori economici, vengono semplificati gli adempimenti previsti a carico dei soggetti passivi IVA in relazione alla comunicazione delle operazioni rilevanti, soggette all’obbligo di fatturazione, di importo superiore ai 3.000 euro (cd. “spesometro”). Per ridurre gli adempimenti delle imprese, l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici siti in Paesi cd. black list viene limitato ai soli casi in cui esse siano di importo superiore a 500 euro;
– gli adempimenti fiscali e i versamenti unitari delle imposte, tra cui quelli relativi all’Iva, che hanno la scadenza calendarizzata in uno dei primi 20 giorni del mese di agosto, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione;
– viene eliminata la previsione dell’imposta di bollo dovuta sui trasferimenti di denaro all’estero attraverso istituti bancari, altri agenti di attività finanziarie e agenzie di “money transfer”;
– quanto alle misure di contrasto all’evasione, viene innovata la deducibilità fiscale dei cd. “costi da reato”, circoscrivendo le ipotesi di indeducibilità a costi e spese direttamente utilizzati per il compimento di fatti, atti o attività qualificabili come delitto non colposo. Viene ottimizzato il procedimento relativo alla chiusura delle partire IVA inattive mentre, in tema di accertamenti esecutivi, si introducono specifici obblighi informativi a carico dell’agente della riscossione nei confronti dei contribuenti. Sono poi previste disposizioni in materia di bollo (cui vengono assoggettati anche i cd. “conto deposito”, bancari e postali), di valori scudati (con la proroga al 16 maggio del termine di versamento, a carico degli intermediari finanziari, riferito alle attività finanziarie oggetto di emersione e ancora segretate al 31 dicembre 2011) e attività finanziarie e immobiliari detenute all’estero. Al fine di contrastare gli abusi nell’utilizzo dei crediti IVA in compensazione, l’obbligo di presentare preventivamente la dichiarazione/istanza da cui emerga il credito IVA da compensare viene esteso ai crediti di importo compreso tra 5.000,01 e 10.000 euro annui. Per contrastare le forme di evasione che coinvolgono gli enti non commerciali, si consente di effettuare accessi, ispezioni e verifiche fiscali anche presso le sedi di questi ultimi. Viene soppressa l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).