Il principio fornito dalla Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza 5640, è il seguente: a seguito dell’accertamento con adesione, l’imposta evasa scende al di sotto della soglia penale, viene meno il reato. Il giudice penale, infatti, non è vincolato all’accertamento del giudice tributario, ma non può prescindere dalla pretesa tributaria dell’amministrazione. Quindi, se non ha concreti elementi per ritenere più attendibile l’iniziale quantificazione dell’imposta, deve uniformarsi all’esito dell’adesione.