Cambiano, a partire dal periodo d’imposta 2012, le regole di deducibilità dell’Irap riferita al costo del lavoro. Un cambio di rotta che non coinvolge solo l’anno appena trascorso. La nuova disposizione, infatti, avrà un effetto retroattivo per i 4 periodi d’imposta precedenti, con la conseguente possibilità, per i contribuenti, di richiedere, a partire da venerdì 18 gennaio 2013, il rimborso per le maggiori imposte (Ires e Irpef) versate.
Dal 2008, il D.Lgs. 185/2008 (all’articolo 6, co.1) aveva infatti previsto la deducibilità dalle imposte sui redditi dell’Irap – riferita agli interessi passivi e alle spese per il personale dipendente e assimilato – nella misura forfetaria del 10%.
La manovra “salva Italia” (D.L. 201/2011), entrata in vigore dal 28 dicembre 2011, ha invece previsto – all’articolo 2 – ai fini delle imposte sui redditi (Irpef e Ires), la deducibilità analitica dell’Irap pagata sul costo del personale dipendente e assimilato.
Nonostante tale nuova misura fiscale sia applicabile a partire dal 2012, l’articolo 4 del decreto semplificazioni fiscali (D.L. 16/2012) ha esteso la possibilità di poter applicare la piena deduzione dell’ Irap ai 48 mesi precedenti la data del 28 dicembre 2011, permettendo così ai contribuenti di richiedere (secondo i tempi e le modalità previste con provvedimento delle Entrate del 17 dicembre scorso), il rimborso delle maggiori imposte Irpef e Ires corrisposte a partire dal 2007.
Va sottolineato che la quota Irap, analiticamente deducibile, da calcolare allo scopo di richiedere il rimborso delle maggiori imposte pagate, dovrà essere determinata al netto dell’imposta già dedotta forfettariamente (nella misura del 10%) solo nel caso in cui quest’ultima sia ricollegabile esclusivamente al sostenimento delle spese relative al personale.Qualora invece il contribuente abbia a suo tempo rilevato, oltre alle suddette spese per il personale, anche interessi passivi indeducibili, potrà cumulare la deduzione analitica dell’Irap riferita al costo del personale con quella forfetaria del 10%.
Ne consegue che il sostenimento da parte di un soggetto, sia di oneri finanziari sia di costi per il personale, renderà possibile l’applicazione di entrambe le deduzioni.
L’invio delle istanze di rimborso, possibile esclusivamente in modalità telematica, avrà inizio a partire dalle ore 12.00 di venerdì 18 gennaio per la regione Marche, per poi proseguire, fino a venerdì, 15 marzo 2013, per le province di Brescia, Cremona e Mantova, con una programmazione scadenzata per area geografica di appartenenza.
Il rispetto di tali scadenze (allegate al suaccennato provvedimento delle entrate) è fondamentale.Le domande saranno considerate, infatti, secondo l’ordine di trasmissione.
Tuttavia, in caso di presentazione in data e ora antecedente a quella prevista, verrà assegnata, per l’area geografica di riferimento, l’ultima posizione.
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