Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Presentati nuovi sub emendamenti a quello presentato dal Relatore Paravia che sostituiva interamente l’articolo.
Emendamento Paravia:
13.500
IL RELATORE
Sostituire l'articolo 13 con il seguente:
«Art. 13. – (Iniziative a favore dei consumatori e
dell'emittenza locale) – 1. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, mantenute nella
disponibilità del fondo di cui all'articolo 148 della predetta legge n. 388 del
2000, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, al
netto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, sono destinate.:ad
incrementare il Fondo di cui all'articolo 81, comma 30, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.
2. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre
2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre
2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre
2006, n. 296, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 40
milioni di euro, a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della
spesa in attuazione dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, mantenute nella disponibilità del fondo di cui
all'articolo 148 della predetta legge n. 388 del 2000 ai sensi dell'articolo 17
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207.
Sub emendamenti presentati
13.500/1
GRANAIOLA,
FIORONI,
ARMATO,
BUBBICO,
GARRAFFA,
PAOLO ROSSI,
SANGALLI,
SBARBATI,
TOMASELLI
All'emendamento 13.500, al comma capoverso «Art. 13»,
comma 1, sostituire le parole da: «cui all'articolo 81» fino alla fine
del comma con le seguenti: «di solidarietà per i mutui per l'acquisto della
prima casa di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244».
13.500/2
VITA,
BUBBICO,
GRANAIOLA,
FIORONI,
ARMATO,
GARRAFFA,
PAOLO ROSSI,
SANGALLI,
SBARBATI,
TOMASELLI
Al comma capoverso «Art. 13», comma 2, dopo le parole:
«sono incrementati» aggiungere le seguenti: «, ad esclusivo beneficio
dell'emittenza locale».
13.500/3
All'emendamento 13.500, dopo il comma 2 aggiungere il
seguente:
«2-bis. A valere sulle risorse derivanti dal
canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio
1938, n. 246, gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289,
dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311,
dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 40 milioni di euro
per l'anno 2009, di 68 milioni di euro per l'anno 2010 e di 88 milioni di euro
per l'anno 2011 prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una parte delle
entrate non inferiore a tre quarti delle quote del canone di abbonamento alla
radiotelevisione e degli introiti equiparati al canone di competenza delle
amministrazioni statali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993,
n. 422. In caso di incapienza delle suddette quote di competenza delle
amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con
proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare
il livello del canone, al fine di assicurare al servizio pubblico l'invarianza
delle risorse da esso derivanti».
13.500/4
All'emendamento 13.500, dopo il comma 2, aggiungere il
seguente:
«2-bis. A valere sulle risorse derivanti dal
canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio
1938, n. 246, gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289,
dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311,
dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 40 milioni di euro
per l'anno 2009, di 68 milioni di euro per l'anno 2010 e di 88 milioni di euro
per l'anno 2011 prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una parte delle
entrate non Inferiore a tre quarti delle quote dei canone di abbonamento alla
radio televisione e degli Introiti equiparati al canone di competenza delle
amministrazioni statali, al sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993
n. 422. In caso di incapienza delle suddette quote di competenza delle
amministrazioni statali, Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con
proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare
il livello del canone, al fine di assicurare al servizio pubblico l'invarianza
delle risorse da esso derivanti».
13.500/5
All'emendamento 13.500, dopo il comma 2 aggiungere il
seguente:
«2-bis. A valere sulle risorse derivanti daI
canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio
1938, n. 246, gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289,
dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311,
dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 40 milioni di euro
per l'anno 2009, di 68 milioni di euro per l'anno 2010 e di 88 milioni di euro
per l'anno 2011 prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una parte delle
entrate non inferiore a tre quarti delle quote del canone di abbonamento alla
radiotelevisione e degli introiti equiparati al canone di competenza delle
amministrazioni statali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993,
n. 422. In caso di incapienza delle suddette quote di competenza delle
amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con
proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare
il livello del canone».
13.500/6
All'emendamento 13.500, dopo il comma 2 aggiungere il
seguente:
«2-bis. A valere sulle risorse derivanti dal
canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio
1938, n. 246, gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289,
dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311,
dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 40 milioni di euro
per l'anno 2009, di 68 milioni di euro per l'anno 2010 e di 88 milioni di euro
per l'anno 2011. Il Ministero dello sviluppo economico provvede ad adeguare il
livello del citato canone, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, al fine di assicurare alla Concessionaria radiotelevisiva
pubblica l'invarianza dalle risorse da esso derivanti».
13.500/7
All'emendamento 13.500, dopo il comma 2 aggiungere il
seguente:
«2-bis. Gli incentivi previsti dall'articolo 52,
comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge
27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30
dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27
dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati
di 40 milioni di euro per l'anno 2009, di 68 milioni di euro per l'anno 2010 e
di 88 milioni di euro per l'anno 2011. Ai corrispondenti maggiori oneri si
provvede mediante utilizzo di quota parte del Fondo per le aree
sottoutilizzate».
13.500/8
All'emendamento 13.500, dopo il comma 3, aggiungere il
seguente:
«3-bis. Gli incentivi previsti dall'articolo 52,
comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge
27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30
dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27
dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati
di 40 milioni di euro per l'anno 2009, di 68 milioni di euro per l'anno 2010 e
di 88 milioni di euro per l'anno 2011. Ai corrispondenti maggiori oneri si
provvede mediante utilizzo di quota parte del Fondo per le aree
sottoutilizzate».
13.500/9
All'emendamento 13.500, dopo il comma 2, aggiungere il
seguente:
«2-bis. A valere sulle risorse derivanti dal
canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio
1938, n. 246, gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, come ride terminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289,
dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311,
dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 43 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 63 milioni di euro per l'anno 2011, prevedendo a tale scopo
l'utilizzazione di una parte delle entrate non inferiore a tre quarti delle
quote del canone di abbonamento alla radio televisione e degli introiti
equiparati al canone di competenza delle amministrazioni statali, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993 n. 422».
13.500/10
All'emendamento 13.500, dopo il comma 2, aggiungere i
seguenti:
«3. Il regolamento di delegificazione previsto dal comma
1 dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, entrerà in vigore,
relativamente ai contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, a
decorrere dal bilancio di esercizio delle imprese beneficiarie successivo a
quello in corso alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del
regolamento stesso.
4. All'onere derivante dal comma 3, pari a 85 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente
riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle
autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre
2008, n. 203.
5. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Nelle more della liberalizzazione dei servizi postali,
e fino alla rideterminazione delle tariffe agevolate per la spedizione di
prodotti editoriali di cui ai decreti del Ministro delle comunicazioni in data
13 novembre 2002, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge il costo unitario cui si rapporta il rimborso in favore della Società
Poste Italiane S.p.A. nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli di
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui
all'articolo 3 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge
27 febbraio 2004, n. 46, è pari a quello riveniente dalla convenzione in essere
in analoga materia più favorevole al prenditore.
7. Per le imprese editoriali quotate in borsa le tariffe
agevolate sono definite annualmente con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministro
dello sviluppo economico, tenendo almeno conto delle variazioni dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la
seguente: «(Iniziative a favore dei consumatori, dell'emittenza locale e
dell'editoria)».
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