Il Ministro per le Politiche Europee Andrea Ronchi, rispondendo ad una interrogazione presentata dal gruppo Italia dei Valori, nella quale si chiedeva al governo come intende rispondere alla sentenza della Corte di Giustizia UE, ha precisato che: “Il governo sta ancora rispondendo al questionario inviato il 25 giugno dalla commissione Europea sulle frequenze”. L’elaborazione delle risposta è ancora in corso, ha premesso Ronchi, e quindi “non è possibile una risposta definitiva su specifiche tematiche oggetto del questionario”.
Nel questionario in oggetto, la commissione Europea richiede al Governo di fornire elementi in merito alla tematica delle autorizzazioni a trasmettere e dell’attribuzione delle frequenze con la modalità digitale, con particolare riferimento ai rilievi formulati in sede comunitaria sulla legislazione preesistente ed alle norme recentemente approvate in sede di conversione del decreto legge “salva-infrazioni” (d.l. 59/08, conv. dalla l. 101/08).
Si evidenzia, però, preliminarmente, che avendo la Commissione europea inviato il questionario al quale si fa riferimento nel testo dell’interrogazione lo scorso 25 giugno, ed essendo, dunque, in corso l’elaborazione delle risposte ai quesiti posti, non è allo stato possibile – oltreché inopportuna data l’interlocuzione comunitaria in corso – fornire una risposta definitiva sulle specifiche tematiche oggetto del questionario.
Ciò premesso, occorre, in primo luogo, precisare che, con Parere Motivato del 18 luglio 2007, adottato ai sensi dell’art. 226 del Trattato CE, la Commissione europea aveva formulato rilievi di incompatibilità comunitaria con riferimento agli aspetti inerenti al titolo per l’esercizio dell’attività di operatore di rete in tecnica digitale su frequenze terrestri e al regime dei trasferimenti di impianti-frequenze ai fini della realizzazione delle reti digitali terrestri.
In merito al primo profilo, la Commissione ha rilevato che il regime transitorio delle licenze individuali del Testo Unico della Radiotelevisione sarebbe in contrasto con le disposizioni della Direttiva Autorizzazioni, in quanto ai sensi del quadro comunitario il titolo per esercitare l’attività di operatore di rete è l’autorizzazione generale e non la licenza individuale.
Le modifiche introdotte su iniziativa del Ministro dello sviluppo economico, si manifestano, appunto, idonee a rimuovere tale censura, in quanto l’art. 8-novies, comma 1, della legge n. 101/2008, modifica l’art. 15, comma 1, del Testo unico della radiotelevisione, al fine di precisare che l’attività di operatore di rete in tecnica digitale è assoggettata al solo regime dell’autorizzazione generale e ciò anche con riferimento al periodo transitorio.
Coerentemente con tale impostazione, il successivo comma 2, per un verso, abroga esplicitamente il comma 12, dell’art. 25, della legge n. 112/2004 – che nel periodo transitorio prevedeva quale titolo abilitante la licenza individuale in luogo dell’autorizzazione generale – e, per l’altro, dispone la conversione delle attuali licenze individuali in autorizzazioni generali, da effettuarsi “entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
È così del tutto venuta meno la necessità della “preventiva approvazione” dell’attività dell’operatore di rete da parte dell’autorità pubblica, caratteristica della licenza individuale, o più in generale dei regimi concessori, in cui la Commissione – nel Parere Motivato – aveva ravvisato una ragione di contrasto con la direttiva 2002/20/CE (c.d. Direttiva Autorizzazioni). L’attività di operatore di rete televisiva digitale terrestre è oggi pertanto, da ritenersi subordinata al solo titolo abilitativo dell’autorizzazione generale, con effetto immediato, e ciò conferma che chiunque può chiedere tale autorizzazione, così avendo accesso al comparto televisivo.
Con riferimento, poi, al tema della gestione delle frequenze, la Commissione ha rilevato, sostanzialmente, che in Italia la transizione al digitale terrestre non poteva essere realizzata per mezzo dell’assegnazione di diritti d’uso su nuove radiofrequenze, in ragione della situazione di sostanziale saturazione dello spettro, e, in tali circostanze, l’accesso al mercato di operatori di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale richiedeva l’acquisto di impianti/frequenze da operatori esistenti.
L’art. 8-novies della legge n. 101/2008 ha inteso eliminare tale limite, nella misura in cui ha consentito a qualsiasi operatore interessato di esercitare l’attività di operatore di rete televisiva e di partecipare alla compravendita di frequenze.
Inoltre, la norma dispone che nel corso della progressiva digitalizzazione i diritti d’uso saranno assegnati, secondo le modalità delineate dalla delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 603/07/CONS , nel rispetto dei criteri stabiliti dalle norme comunitarie.
Infine, il comma 5, prevede che con decreto ministeriale , da adottarsi d’intesa con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 101/2008, sarà fissato un preciso calendario per l’implementazione definitiva del processo di “switch over”, nel rispetto del termine finale del 2012. La norma richiama la delibera n. 603 del 2007 dell’Autorità delle Comunicazioni e “successive modificazioni e integrazioni” e tale formulazione garantisce un costante processo di adeguamento della delibera stessa ai principi comunitari nel corso della progressiva attuazione del piano delle frequenze.
Fabiana Cammarano