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RIFORMA ODG, ECCO LE NOVITÀ DEL TESTO DEFINITIVO DA SOTTOPORRE AL GUARDASIGILLI PAOLA SEVERINO

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti in riunione dal18 gennaio scorso ha ultimato ieri la bozza unitaria del progetto di riforma della professione ai sensi del decreto-legge n. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011 e successive modifiche.

Riguardo l’accesso libero alla professione (at.3 comma 5 lettera a del L.148/2011), il Consiglio ribadisce la conformità alla legge dell’attuale assetto strutturale dell’Ordine: “L’attuale composizione dell’Albo, formato dall’Elenco dei Professionisti e dall’Elenco dei Pubblicisti, non è di alcun ostacolo al perseguimento della funzione principale della professione che consiste – si ribadisce – nella salvaguardia del diritto del cittadino ad un’informazione libera ed indipendente”.

Il superamento di una prova di Stato unica si pone quale condizione necessaria per accedere alla professione di giornalista, ferme restando l’unicità dell’Albo, la permanenza dei due elenchi, ed i diritti acquisti dagli iscritti all’entrata in vigore delle riforma.

A partire dal 13 agosto 2012, i requisiti per l’accesso all’esame unico degli aspiranti giornalisti risulteranno il possesso del diploma di laurea ed il completamento di un tirocinio di 18 mesi le cui modalità verranno specificate da un apposito regolamento, pur rientrando già in una delle seguenti fattispecie: a) praticantato aziendale; b) frequenza di un Master riconosciuto dall’Ordine dei Giornalisti; c) frequenza di corsi post-laurea specialistici in Giornalismo; c) collaborazione equamente retribuita in testate giornalistiche.

Una volta superato l’esame di Stato, il candidato potrà scegliere se iscriversi all’elenco dei professionisti (dimostrando di vantare l’esclusività professionale) o all’elenco dei pubblicisti (qualora non eserciti l’attività giornalistica in forma esclusiva). Per coloro che abbiano già superato una prova di accesso ad un diverso albo professionale, a fronte dello svolgimento di un tirocinio giornalistico di 18 mesi retribuito, è previsto l’accesso diretto alla prova di stato per diventare giornalisti.

Tutti i dubbi sul destino degli attuali pubblicisti sono stati poi fugati dal presidente della Commissione giuridica, il presidente della Commissione ricorsi e il presidente dell’Ordine dei Giornalisti che hanno confermato in sede di riunione quanto già previsto dal progetto di riforma: “gli attuali pubblicisti che svolgono la professione, possono continuare a praticare anche dopo il 13 agosto, data in cui andrà in vigore la riforma delle professioni, e senza sostenere l’esame di Stato.”

Per fronteggiare l’aumento dei costi di gestione e la conseguente contrazione delle iscrizioni (la presenza di ulteriori sessioni d’esame rispetto a prima), l’Ordine ha messo poi al vaglio la possibilità di sostenere un “contributo annuale di solidarietà” da parte dei giornalisti professionisti dipendenti.

In merito all’obbligo di aggiornamento professionale sancito dal principio della formazione permanente (art.3 comma 5 lettera b l.148/2011), il progetto di riforma prevederà l’introduzione di sanzioni disciplinari per chi non vi ottemperi. Sarà infatti obbligatoria per tutti gli iscritti (stante l’unicità dell’Albo) e verrà riconosciuta mediante l’assegnazione di crediti.

L’abolizione delle tariffe minime (art. 3 comma 5 lettera c L. 148/2011) non si applica alla professione giornalistica essendo quest’ultima svolta solo in minima parte in maniera autonoma. In tal senso di fondamentale importanza sarà la determinazione dell’equo compenso per le collaborazioni (nel caso dei giornalisti freelance) presso società editoriali in base alla proposta di legge in discussione in Parlamento ed in applicazione dell’art.36 della Costituzione. Proprio ieri In Commissione Cultura è stato approvato l’emendamento del relatore Enzo Carra (UDC), che prevede sia il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri a provvedere all’istituzione ed al funzionamento di una Commissione di valutazione dell’equità retributiva del lavoro giornalistico (art.2, AC 3555), avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

Nel documento di riforma, così come nella versione ultimata nella giornata di ieri, decade anche l’obbligo di assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale che non sarebbe conforme alla specificità della professione giornalistica. Si legge infatti nel testo: “il rischio tipico della professione – ossia l’eventuale diffamazione – è caratterizzato dall’elemento soggettivo del c.d. dolo che è generalmente escluso dalle condizioni contrattuali di risarcibilità. Appare quindi necessario escludere dall’obbligo assicurativo coloro che prestano attività giornalistiche nei confronti di editori”. E’ richiesta perciò dal Consiglio una deroga al Ministero.

La garanzia del rispetto della deontologia professionale ed il diritto dei cittadini ad un’informazione corretta e completa verrà demandata ad appositi “Consigli territoriali e nazionali di disciplina” a garanzia della terzietà richiesta al potere di comminare sanzioni in caso di infrazioni del codice, oltre a sancire l’incompatibilità tra le cariche. Rimangono, perciò, in capo ai Consigli regionali e nazionale le funzioni amministrative di competenza e quelle relative al giudizio (in primo e secondo grado) per iscrizioni e cancellazione degli iscritti.

Tutti i punti toccati dal progetto di Riforma della Legge istitutiva dell’Ordine (L. 69/1963) dovranno essere discussi con il Ministro della Giustizia Paola Severino (foto) che aprirà un nuovo tavolo di confronto sul testo proposto dal Consiglio.

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