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RIFORMA EDITORIA: LE NOVITÀ PER LE TESTATE ONLINE

Il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri venerdì scorso – e non ancora pubblicato in gazzetta Ufficiale – che detta nuove regole per l’accesso ai contributi all’editoria, introduce sostanziali novità per le testate online. L’articolo 3, del decreto, infatti, consente a tutte le imprese editrici che hanno percepito i contributi per l’esercizio 2011 di passare all’edizione online, mantenendo il diritto ai contributi.
Il passaggio all’edizione onlne, anche in via esclusiva, è già consentita dall’esercizio 2012, mentre dal 2013 sono fissati una serie di parametri più rigidi rivolti a garantire una vera interattività del portale. Da una prima lettura della norma appare che nell’ipotesi in cui le aziende editrici abbiano sia l’edizione cartacea che l’edizione online i costi ammissibili vadano sommati, nei limiti dei massimali stabiliti.
Il decreto prevede che nell’ipotesi di passaggio al digitale, è possibile ridurre la periodicità prevista.
Nell’ipotesi di edizione digitale il contributo è calcolato in ragione del 70 per cento dei costi sostenuti, cui va aggiunto un contributo pari ad euro 0,1 per ogni abbonamento digitale sottoscritto. Nell’ipotesi in cui l’edizione digitale sia complementare a quella cartacea i costi si cumulano, fermi rimanendo i tetti massimi stabiliti.
A partire dai contributi relativi all’esercizio 2013 le testate digitali per essere ammesse ai benefici di legge debbono passare ad un sistema di gestione dei contenuti digitali avanzato.

ART. 3 (Editoria digitale)
1. Le imprese editrici che abbiano percepito per l’anno 2011 i contributi di cui all’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le imprese di cui all’articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché le imprese di cui all’articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, possono continuare a percepire i contributi qualora la testata sia pubblicata, anche non unicamente, in formato digitale. La testata deve comunque essere accessibile online, anche a titolo non oneroso, in formato non inferiore a quattro pagine per numero, ed editare esclusivamente in formato digitale e accessibile online almeno 240 uscite per i quotidiani, 45 per i settimanali e plurisettimanali, 18 uscite per i quindicinali e 9 per i mensili.
2. Al fine di favorire l’ampliamento e la diversificazione delle politiche editoriali delle imprese di cui al comma 1, è consentita la riduzione di periodicità. A tal fine, per le testate in formato digitale, si prescinde dai requisiti di accesso di cui all’articolo 1, comma 2.
3. Fermo restando il rispetto dei tetti massimi previsti dall’articolo 2, il contributo per la pubblicazione esclusivamente in formato digitale è suddiviso in una quota pari, per i primi due anni, al 70 per cento dei costi sostenuti ed una quota calcolata sulla base di 0,10 euro per ogni copia digitale, ove venduta in abbonamento. Tale quota non può comunque essere superiore all’effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia digitale. Nel caso di pubblicazione non esclusivamente in formato digitale, i costi di produzione della edizione cartacea, calcolati secondo le disposizioni dell’articolo 2, concorrono con quelli relativi alla edizione in formato digitale, nell’ambito del tetto globale specificato all’articolo 2, comma 2, lettera a).
4. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2013, fermi restando i requisiti di cui al comma 1, per testate in formato digitale si intendono quelle migrate a un sistema digitale di gestione di contenuti unico, dotate di un sistema di gestione di spazi pubblicitari digitali, anche attraverso soggetti concessionari di spazi pubblicitari digitali, di un sistema che consenta l’inserimento di commenti da parte del pubblico, con facoltà di prevedere registrazione e moderazione, di un sistema di distribuzione di contenuti attraverso dispositivi mobili. Nel caso in cui la pubblicazione sia fruibile, in tutto o in parte, a titolo oneroso, le testate devono essere altresì dotate di un sistema di pubblicazione che consenta la gestione di abbonamenti e di contenuti a pagamento, nonché di una piattaforma che consenta l’integrazione con sistemi di pagamento digitali. L’effettiva dotazione dei sistemi e la sussistenza dei requisiti di cui al presente comma è oggetto, per ciascuna annualità, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa richiedente i contributi.
5. Ai fini dell’applicazione del comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura non regolamentare, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono specificate le tipologie dei costi ammissibili per la pubblicazione in formato digitale. Tale decreto è aggiornato periodicamente, anche per ridefinire le caratteristiche tecniche delle testate digitali.

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