Con sentenza 9 aprile 2008, n. 2989, la Sezione III ter del TAR Lazio, ha affermato che spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto il ritiro di finanziamenti pubblici, sia che a ciò si addivenga mediante l’adozione di provvedimenti di revoca o decadenza, sia che a tale risultato l’amministrazione giunga mediante l’emanazione di atti di ritiro o attraverso la risoluzione del rapporto che comporti il venire meno della sovvenzione concessa, adducendo l’inadempimento, da parte del beneficiario agli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti di concessione del contributo. Ciò a prescindere dall’accertamento circa il fatto che tali finanziamenti fossero stati concessi in via provvisoria o definitiva, perché il destinatario di sovvenzioni pubbliche vanta, nei confronti dell’amministrazione concedente, una posizione di diritto soggettivo relativamente alla concreta erogazione del finanziamento ed alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi o da riscuotere, la quale si affianca alla posizione di interesse legittimo che si contrappone al potere dell’Amministrazione di agire in autotutela.
Fabiana Cammarano
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Giurisprudenza RIENTRANO NELLA GIURISDIZIONE ORDINARIA LE CONTROVERSIE SULLA REVOCA CONTRIBUTI PUBBLICI