In previsione della prossima attività di redazione, approvazione e certificazione del bilancio di esercizio al 31.12.2021, ricordiamo che il comma 15 dell’articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 prevede che il contributo non può superare il cinquanta per cento dei ricavi di testata. Per il 2021 e per il 2022, comunque, la clausola di salvaguardia introdotta dal comma 5 dell’articolo 96 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come prorogata dal comma 2 ter dell’articolo 14 della legge 25 febbraio 2022, n.15 che ha convertito il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, garantisce che il contributo dei due esercizi, laddove dovuto, non può essere inferiore a quello effettivamente erogato per il 2019.
I ricavi di testata ricomprendono i ricavi per vendita di copie (anche digitali), i ricavi per la vendita di spazi pubblicitari (anche digitali), gli altri ricavi direttamente riconducibili alla testata giornalistica ed i contributi riferibili all’esercizio precedente.
Al fine di garantire la massima trasparenza in tutte le comunicazioni sociali, rappresentiamo l’opportunità di evidenziare anche in nota integrativa il dettaglio delle singole voci di ricavo. Ricordiamo, inoltre, che in nota integrativa vanno indicati, ai sensi dei commi da 125 a 129 dell’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, come modificata dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, i contributi percepiti dallo Stato o dalle pubbliche amministrazioni.
Ricordiamo, infine, che il prospetto dei ricavi va sottoposto a certificazione da parte del soggetto incaricato della revisione contabile.