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Le regole della privacy per i partiti politici in occasione delle consultazioni

Il Garante per la privacy ha determinato un quadro organico di regole generali per la tutela della riservatezza in un ambito delicato e cruciale come quello dei partiti politici. Tali regole dovranno necessariamente essere rispettate da tutti i movimenti politici nello svolgimento della loro normale attività, e non solo, in occasione degli appuntamenti elettorali.
Dunque, partiti e movimenti politici più trasparenti sull’uso dei dati personali di iscritti, simpatizzanti, partecipanti alle primarie e cittadini informati e messi in condizione di esercitare agevolmente i loro diritti.
Si riportano, in sintesi, le regole stabilite dall’Autorità Garante:
a)      uso dei dati di aderenti e cittadini che hanno contatti regolari con partiti. Partiti, movimenti e comitati per le primarie possono utilizzare senza consenso i dati di aderenti o di cittadini con cui intrattengono contatti regolari, purché gli scopi che intendono raggiungere siano individuati nello statuto o nell’atto costitutivo. Occorre, al contrario, il consenso scritto per comunicare i dati all’esterno (ad. es., ad altri partiti appartenenti alla stessa coalizione) o per diffonderli;

b)      uso dei dati di simpatizzanti e partecipanti asingole iniziative. I dati personali raccolti in occasione di petizioni, proposte di legge, richieste di referendum possono essere utilizzati ed eventualmente comunicati e diffusi solo con il consenso scritto dei cittadini e a condizione che abbiano ricevuto una informativa dettagliata. Stessa regola vale per la comunicazione a terzi e la diffusione dei dati di coloro che erogano finanziamenti e contributi, salvo i casi previsti dalla legge;
c)      informativa chiara e puntuale. L’informativa deve essere resa al momento dell’adesione al partito o al movimento politico o prima della raccolta dei dati  in occasione  di singole iniziative (petizioni, proposte di legge, referendum). In essa devono essere indicate le finalità della raccolta dei dati, l’ambito di circolazione all’interno del partito o del movimento e l’eventuale possibilità di comunicazione all’esterno. A tal fine, il Garante ha predisposto e messo a disposizione un modello di informativa agile e di immediata comprensione;
d)      garanzie per i cittadini e misure di sicurezza.L’iscritto, l’aderente, il semplice cittadino, chi sovvenziona il partito o il movimento ha diritto di accedere ai propri dati personali, ad aggiornarli o rettificarli; può conoscere i soggetti cui possono essere comunicati, e opporsi, in ogni momento, alla ricezione di materiale elettorale;
e)      regole per la propaganda elettorale. Confermate in massima parte le regole già stabilite per precedenti consultazioni elettorali: utilizzabili liberamente le liste elettorali; serve il consenso per sms, e-mail, mms, telefonate preregistrate e fax; non possono essere mai utilizzati gli archivi dello stato civile, l’anagrafe dei residenti, le liste elettorali già utilizzate nei seggi o in cui vi siano dati annotati dagli scrutatori. Nel caso in cui si avvalgano di  società che forniscono liste di nominativi o servizi di propaganda elettorale, i partiti hanno l’obbligo di verificare il corretto trattamento dei dati.
In un’ottica di semplificazione e contemperamento degli interessi, l’Autorità ha esonerato in via definitiva partiti, movimenti, comitati e singoli candidati, che fanno propaganda elettorale utilizzando fonti pubbliche (ad es. le liste elettorali), dall’obbligo di rendere l’informativa dal sessantesimo giorno precedente la data delle consultazioni politiche, amministrative, referendarie o delle primarie al sessantesimo giorno successivo.

(www.diritto.it)

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