I siti Internet sono una cosa, i giornali un’altra; e, quindi, non è possibile applicare il reato di stampa clandestina ad un portale, per quanto lo stesso produca informazione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 232330 in relazione all’azione penale esercitata contro l’editore di un sito d’informazione non registrato in Tribunale. Ribaltando del tutto le conclusioni cui erano giunti i giudici di primo e di secondo grado.
Attesa la struttura dei flussi d’informazione in rete il principio stabilito dalla Cassazione non può che essere condiviso. Ma la giurisprudenza non si fa sui principi, ma bensì sulle leggi, ed il giudicato deriva dalla corretta applicazione di quanto previsto della lettera a del comma 1 dell’articolo 31 della legge 1 marzo 2002, n. 39 che stabilisce, molto semplicemente, che la normativa in tema di stampa si applica, in relazione ai giornali telematici, esclusivamente alle imprese che richiedono l’accesso ai contributi previsti dalla legge. Molto semplice, lo dice la legge e lo ribadisce la Cassazione. Ma, ma, ma… Ma come detto la Cassazione si è espressa rispetto alla legislazione vigente alla data del fatto, anzi del misfatto secondo i giudici di prime cure, trattandosi di un procedimento penale. Oggi la situazione è cambiata in quanto l’articolo 3 bis della legge 20 luglio 2012, n. 103 ha modificato la situazione. La rubrica della norma, “delegificazione per periodici web di piccole dimensioni”, lascerebbe intendere una semplificazione del sistema. In realtà i periodici web che non richiedano i contributi già erano delegificati sotto il profilo della normativa in tema di stampa; semplicemente perché la relativa disciplina non gli veniva applicata. Ora, a seguito dell’introduzione di questa norma, che prevede l’esenzione dalla legge sulla stampa per le imprese che hanno un fatturato inferiore ai centomila euro, tutte quelle che, invece, raggiungono soglie maggiori sono soggette alla disciplina in tema di stampati.
Insomma i roboanti titoli del giornali sulla, finalmente, realizzata libertà di fare siti senza l’obbligo di individuare un giornalista nella qualità di responsabile dei contenuti non tengono conto che la Cassazione è intervenuta su una legge che è stata superata da una norma. Che per correttezza sarebbe dovuta essere rubricata: “legificazione per siti web di non piccole dimensioni”.