Rai/Inpgi. Sentenza Cassazione Civile sezione lavoro del 19 novembre 2015, n. 23695

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on sentenza n. 17067/2005 il Tribunale di Roma, accogliendo in parte il ricorso proposto da C.G. e da T. A., eredi di C.C., ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto intercorso tra la Rai e C.C. e la esistenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 5.9.1989. Ha dichiarato il diritto della C. al trattamento economico e normativo di redattore ordinario dal 1.1.1992 ed ha condannato la Rai-Radiotelevisione Italiana s.p.a. al pagamento delle differenze retributive maturate, da determinarsi in separato giudizio, con eccezione dei periodi non lavorati. Ha, infine, condannato la Rai al pagamento delle indennità di fine rapporto e del preavviso con gli accessori dovuti per legge e l’INPGI al pagamento della somma di Euro 139.443,36, oltre interessi dalla maturazione al saldo.
La sentenza attualmente impugnata (depositata il 26 aprile 2012) ha respinto l’appello principale e quello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 17067/2005.
La Corte d’Appello di Roma, per quel che qui interessa, precisa che:
a) Quanto al contratto a termine stipulato tra la RAI e la C. nel periodo 5.9.1989 – 27.4.1990 per lo svolgimento di mansioni di programmista regista in relazione alla trasmissione televisiva (OMISSIS), striscia di informazione, di cronaca, costume, società, spettacoli e cultura, ritiene la Corte che condivisibilmente il Tribunale ha ritenuto insussistente il requisito della “specificità” e comunque carente quello di necessità diretta della prestazione che giustifica l’apposizione del termine al contratto;
b) tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza ai fini della sussistenza di un rapporto di lavoro giornalistico sono stati provati nel corso della istruttoria svolta in primo grado;
c) la pretesa azionata attiene esclusivamente alle differenze retributive richieste, rispetto alle quali l’unico e sufficiente parametro è quello dello svolgimento di mansioni di fatto riconducibili alla qualifica rivendicata, perchè, quantomeno ex art. 36 Cost., le stesse possano essere riconosciute;
d) per quanto attiene poi le spettanze di fine rapporto ed in particolare quelle ex artt. 31 e 38 CNLG, si osserva che le somme chieste in conseguenza della morte della giornalista sono state condivisibilmente riconosciute dal primo giudice, che ha dato puntuale attuazione alle disposizioni collettive.
2.- Con ricorso notificato il 24 aprile 2013, la RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a. chiede la cassazione della sentenza per cinque motivi; resiste, con controricorso, C.G. quale erede di C.C. e di e T.A.M., proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato per un unico motivo. Resistono con controricorso anche l’INPGI e la RAI (quest’ultima con controricorso al ricorso incidentale condizionato).
C.G. e la Rai-Radiotelevisione Italiana s.p.a. hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

La Sentenza

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