Categories: Giurisprudenza

QUANTO E’ VERAMENTE EFFICACE IL DISEGNO DI LEGGE “SALVA BLOG”?

Ieri abbiamo dato la notizia della presentazione, da parte del deputato Cassinelli (Pdl) di un disegno di legge che cerca di dare maggiore libertà a chi opera sul web, svincolandolo dai doveri cui sono soggette le testate cartacee. O almeno questo è l’intenzione dichiarata dallo stesso Cassinelli.
La legge n. 62 del 2001, ricomprendendo anche i siti web, nella definizione di “prodotto editoriale”, li assoggetterebbe alla disciplina prevista dalla legge n. 42 del 1945 che ormai antiquata e del tutto inadatta a regolamentare un settore così moderno e in continua espansione.
Il ddl n. 1921, così com’è stato presentato al Parlamento, è un testo molto semplice, di soli 3 articoli, che vanno a modificare la legge del 7 marzo 2001 n. 62 e la legge del dell’8 febbraio 1948 n. 47.
Bene il presupposto di lasciare che la disciplina delle testate cartacee (con il relativo obbligo di iscrizione al Tribunale) valga anche per i “giornali on line”, cioè per quei siti internet, del tutto simili alla stampa tradizionale, che hanno una redazione di giornalisti regolarmente stipendiati e che vendono spazi pubblicitari al proprio interno.
Bene anche l’esclusione della registrazione al Tribunale per i blog, i siti che recano notizie circa l’attività di società, associazioni, circoli, fondazioni o partiti, i siti che raccolgono news in modo automatico e i social network.
Restano però alcune perplessità. L’art. 2 del ddl specifica anche che, perché un sito web, sia considerato “prodotto editoriale”, deve sussistere almeno una delle seguenti fattispecie: il gestore o gli autori sono riconducibili a una testata registrata; il gestore o gli autori delle pagine ne traggono profitto; le pagine hanno un titolo riconducibile a una testata registrata; l’intestazione delle pagine riporta diciture che la rendono analoga o simile a prodotti editoriali sviluppati su supporto cartaceo; il gestore o gli autori sono iscritti nell’elenco dei giornalisti professionisti; il gestore o gli autori percepiscono compensi periodici o saltuari per la propria attività di gestione o di redazione; il gestore o gli autori delle pagine vendono direttamente o comunque percepiscono compensi correlati ala vendita di inserzioni pubblicitarie all’interno delle pagine stesse.
Così come si legge sul ddl sembrerebbe che, quando il sito sia opera di un giornalista professionista resti comunque l’obbligo di iscrizione della testata. E se il giornalista scrive su un blog personale in cui parla, ad esempio, di cucina?
Un blog come quello del comico Grillo (l’esempio è d’obbligo) è libero da ogni vincolo o è un prodotto editoriale in quanto “il gestore percepisce compensi correlati alla vendita di inserzioni pubblicitarie”?
Sono molti gli interrogativi a cui Cassinelli dovrà rispondere e contiamo che lo faccia presto visto la sua proclamata apertura “a tutti i rilievi, anche e soprattutto quelli critici”. Inoltre, il deputato ha sottolineato che il suo disegno di legge non è una proposta finita ma una bozza che verrà migliorata “dai suggerimenti” raccolti.
Fabiana Cammarano

editoriatv

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