La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 5213 del 30 marzo 2012 ha sancito che in caso di mancata dichiarazione IVA è legittimo l’accertamento induttivo anche nel caso in cui i registri siano stati trattenuti dall’Ufficio delle Entrate. Il contribuente può infatti far cadere le presunzioni utilizzando altri mezzi di prova.