Sky Italia deve pagare la sanzione inflittale dall’Agcom per aver superato l’affollamento pubblicitario orario nazionale del 14% imposto alle emittenti televisive a pagamento. In una sentenza odierna, infatti, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha precisato che la norma italiana sulla pubblicità televisiva che prescrive limiti orari di affollamento pubblicitario più bassi per le emittenti televisive a pagamento rispetto a quelli stabiliti per le emittenti televisive in chiaro è, in linea di principio, conforme al diritto comunitario. Va, però, rispettato il principio di proporzionalità. La direttiva europea “sui servizi di media audiovisivi” fissa norme e criteri minimi sulla pubblicità televisiva finalizzati a garantire la protezione degli interessi dei consumatori-telespettatori. Essa prevede un limite del 20% per spot di televendita e pubblicità televisiva per ora d’orologio, ma lascia agli Stati membri la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose. La legislazione italiana prevede che la trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non può eccedere il 4% dell’orario settimanale di programmazione ed il 12% di ogni ora. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte delle altre emittenti televisive in chiaro non può eccedere il 15% dell’orario giornaliero di programmazione ed il 18% di ogni ora, mentre per le emittenti televisive a pagamento, non poteva eccedere, per l’anno 2011, il 14% di ogni ora (in questi due casi, ogni eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2% nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva). Il 5 marzo 2011, tra le 21.00 e le 22.00, Sky Italia ha trasmesso sull’emittente a pagamento Sky Sport 1, 24 spot pubblicitari televisivi per una durata di 10 minuti e 4 secondi, pari ad una percentuale oraria del 16,78%, superando quindi l’affollamento pubblicitario orario nazionale del 14% imposto alle emittenti televisive a pagamento. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha quindi inflitto a Sky Italia una sanzione di 10.329 euro. L’azienda ha chiesto al Tar del Lazio l’annullamento della decisione dell’AGCOM, che essa considera contraria al diritto dell’UE. Chiamata in causa, la Corte ricorda che la direttiva stabilisce prescrizioni minime e gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere norme più particolareggiate o più rigorose e, in alcuni casi, condizioni differenti, purché siano conformi al diritto dell’UE e rispettino il principio di parità di trattamento. La Corte precisa che i principi e gli obiettivi delle norme relative all’affollamento pubblicitario televisivo mirano ad instaurare una tutela equilibrata, da un lato, degli interessi finanziari delle emittenti televisive e degli inserzionisti e, dall’altro, degli interessi degli autori e dei realizzatori, nonché dei consumatori, rappresentati dai telespettatori. Questo equilibrio varia a seconda che le emittenti televisive siano a pagamento o in chiaro: le prime, infatti, ricavano introiti dagli abbonamenti sottoscritti dai telespettatori, mentre le emittenti in chiaro, che non beneficiano di questa fonte di finanziamento diretto, devono finanziarsi anche con le entrate della pubblicità. Questa differenza pone le emittenti televisive a pagamento in una situazione oggettivamente diversa. Anche la situazione dei telespettatori è diversa a seconda che siano abbonati ad un’emittente televisiva a pagamento (alla quale versano un corrispettivo per la fruizione dei programmi) o usufruiscano dei servizi di un’emittente televisiva in chiaro. Quindi nel ricercare una tutela equilibrata degli interessi finanziari delle emittenti televisive e degli interessi dei telespettatori, il legislatore nazionale può stabilire limiti diversi all’affollamento pubblicitario orario a seconda che si tratti di emittenti televisive a pagamento o in chiaro. La Corte segnala infine che la normativa italiana potrebbe costituire una restrizione alla libera prestazione dei servizi. A tale riguardo, la Corte dichiara che la tutela dei consumatori contro gli eccessi della pubblicità commerciale costituisce tuttavia un motivo imperativo d’interesse generale che può giustificare restrizioni alla libera prestazione dei servizi, posto che tale restrizione sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non ecceda quanto necessario al suo raggiungimento. Spetta al giudice del rinvio verificare se tali condizioni siano soddisfatte.
(http://www.helpconsumatori.it/secondo-piano/pubblicita-in-tv-cgue-legittimi-i-limiti-orari-piu-bassi-per-le-tv-a-pagamento/70861)