Nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio è stata pubblicata la legge 24 febbraio 2012, n. 14 che converte il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini. La grande novità introdotta dal provvedimento sta nella possibilità per le organizzazioni senza fine di lucro di accedere alle nuove tariffe postali ROC, individuate per le aziende profit con il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 21 ottobre 2010. Va ricordato, infatti, che da aprile 2010 le onlus scontavano la cosiddetta “Tariffa piena” (0,2830 euro) per la spedizione dei propri periodici. Il comma 2, dell’articolo 21, del provvedimento in esame, infatti, proroga al 31 dicembre 2013 le attuali tariffe ROC (il precedente termine era fissato al 31 dicembre 2012).
Nello specifico: il comma 3, dell’articolo 21 prescrive che le tariffe ROC si applicano anche alle Associazioni e Organizzazioni senza fine di lucro, individuate e specificate dal comma 3, dell’articolo 1, del DL 353/2003, convertito nella legge 46/2004. Si tratta delle Onlus, delle ONG, di promozione sociale, di volontariato, le fondazioni e associazioni aventi scopi religiosi, gli Enti ecclesiastici, le associazioni storiche per la difesa dell’ambiente e le associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati, le Associazioni d’arma.
In particolare, le Associazioni d’arma e combattentistiche, prima escluse dal concetto di “no-profit”, adesso rientrano a pieno titolo tra gli aventi diritto alle tariffe ROC. Restano, invece, escluse le Associazioni di categoria, gli Ordini professionali, i sindacati e movimenti politici, i quali per accedere alla tariffa ROC dovranno ancora dichiarare un prezzo per copia o abbonamento (anche scorporandolo dalla quota associativa) e l’invio di almeno il 50% dei periodici agli associati/abbonati paganti direttamente la quota. Altrimenti dovranno passare al cosiddetto “Regime libero” (0,31 euro) perché la vecchia tariffa no-profit (0,2830) andrà in soffitta.
Per le pubblicazioni no-profit è stato eliminato l’obbligo di dichiarare il 50% di abbonamenti/quote associative pagati direttamente dai destinatari delle riviste.
Art. 21 (Proroga di termini nel settore postale)
1. Sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di
inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, i comandi del
personale appartenente a Poste Italiane S.p.A. che non sia stato
ancora inquadrato, ai sensi dell’articolo 3, comma 112, della legge
24 dicembre 2007, n. 244,e successive modificazioni, nei ruoli delle
Amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o
presso le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai
sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto decreto.
2. Il termine di cui al comma 1-bis dell’articolo 2 del
decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1o ottobre 2010, n. 163, e’ prorogato al 31 dicembre
2013.
3. Adecorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al termine di cui al comma 2, le tariffe per la spedizione
postale individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico
21 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23
novembre 2010, si applicano anche alle spedizioni di prodotti
editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di
lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC),
individuate dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre
2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 46, e successive modificazioni, e delle associazioni d’arma
e combattentistiche. In tal caso si prescinde dal possesso del
requisito di cui all’articolo 2, comma 1, letterab), del citato
decreto-legge n. 353 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 46 del 2004. Dall’attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.