Sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio è stato pubblicato il testo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 coordinato con la legge di conversione. Le novità introdotte per le imprese editoriali sono le seguenti:
1) la cancellazione degli obblighi di pubblicazione sui giornali delle sentenze di condanna e delle dichiarazioni di morte presunta previsti, rispettivamente, dall’articolo 36 del Codice penale e dall’articolo 729 del Codice di procedura civile (comma 18 dell’articolo 37);
2) la possibilità per i distributori di carburanti, senza limiti di ampiezza dell’impianto, della vendita (non esclusiva) di quotidiani e periodici, previa modifica dell’articolo 2 lettera b) del decreto legislativo n. 170/2001, che prevede un limite minimo di superficie di 1500 metri quadrati (commi 8, 9 e 10 dell’articolo 28).
3) qualora entro il 30 settembre del 2013 non saranno stati approvati i decreti della delega fiscale ed assistenziale di riordino della spesa in materia sociale tali da determinare effetti positivi, ai fini dell’indebitamento netto, non inferiori a 4 miliardi di euro per l’anno 2013 e a 20 miliardi di euro annui a decorrere dal 2014, ci sarà un taglio delle agevolazioni previste dalla normativa tributaria. Per il 2013 la riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale sarà del 5%, mentre dall’anno successivo sarà del 20% (articolo 40, comma 1 ter e comma 1 quater). Inoltre, per i casi in cui il taglio della riduzione delle agevolazioni non dovesse essere suscettibile di diretta ed immediata applicazione, dovranno essere emanati uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze in cui saranno stabilite le modalità tecniche con riferimento ai singoli regimi interessati. Tra i 483 regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale destinatari dell’eventuale taglio, indicati dall’allegato C all’articolo 40 del provvedimento, figura l’aliquota Iva agevolata del 4% dei giornali e il regime speciale per il settore editoriale.
4) Un capitolo a parte meritano le novità che interessano le emittenti radiotelevisive locali alle quali verranno sottratte 9 frequenze che saranno destinate ai servizi in banda larga mobile attraverso un’asta dalla quale il governo conta di guadagnare 2,4 miliardi di euro. A garanzia dell’effettiva liberazione delle frequenze dei canali dal 61 al 69 la manovra specifica che qualora al 31 dicembre 2012 non sia realizzata la liberazione, l’amministrazione potrà procedere, senza ulteriore preavviso, alla disattivazione coattiva degli impianti. Inoltre, al fine di tutelare gli interessi dei soggetti assegnatari del diritto d’uso delle frequenze, dal periodo in cui avrebbero potuto fruire del diritto d’uso – 1° gennaio 2013 – e fino al momento della loro effettiva liberazione, agli stessi spetta la corresponsione di un importo pari agli interessi legali sulle somme versate per effetto della gara. Una quota non superiore al 50% di eventuali maggiori entrate rispetto a quelle stimate saranno riassegnate dal ministero dello Sviluppo economico per misure di sostegno al settore, mentre una quota del 10% potrà essere impiegata per la corresponsione degli indennizzi. Inoltre, viene introdotta una limitazione dei poteri della magistratura amministrativa per giudicare le eventuali controversie in materia. Per disciplinare l’eventuale contenzioso in materia di assegnazione dei diritti d’uso, infatti, si riconosce la giurisdizione esclusiva e funzionale al Tar del Lazio, prevedendo come unica forma di tutela per il ricorrente il risarcimento del danno per equivalente (articolo 25).
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Giurisprudenza PUBBLICATO IL TESTO COORDINATO DELLA MANOVRA ECONOMICA/ LE NOVITÀ PER LE IMPRESE...