Protezione delle fonti giornalistiche. Ecco come funziona in Francia

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giornalismoIl 4 gennaio 2010 è stata promulgata la Legge n. 2010-1 sulla protezione delle fonti dei giornalisti, che modifica la legge-base sulla libertà di stampa del 29 luglio 1881. A garanzia del rispetto della libertà di informazione la nuova legge consacra il diritto del giornalista a tutelare il segreto delle sue fonti come principio generale dell’ordinamento. In conformità alla giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo, non sarà ammesso attentare, in modo diretto o indiretto, al segreto giornalistico se non “quando un imperativo preponderante d’interesse pubblico lo giustifichi”. Le autorità giudiziarie, nel corso di un procedimento penale, potranno cercare di identificare l’origine di una informazione giornalistica solo in via eccezionale in ragione della particolare natura e gravità del reato e a condizione che le misure investigative “siano strettamente necessarie e proporzionate al legittimo scopo perseguito”.
In nessun caso il giornalista è obbligato a rivelare le sue fonti. Nell’ambito del medesimo quadro di tutela i giornalisti beneficeranno, inoltre, di nuove garanzie per quanto riguarda le perquisizioni delle quali possono essere oggetto. Tali garanzie, equiparabili a quelle degli avvocati, non saranno più limitate alle perquisizioni nei locali delle testate giornalistiche, ma estese anche al domicilio e al veicolo professionale del giornalista. Le perquisizioni potranno avvenire solo in presenza di un magistrato e il giornalista potrà contestare e opporsi al sequestro di documenti che permettano di identificare i suoi informatori e ottenendo che sulla contestazione si pronunci ilJuge des libertés et de la détention. La legge estende, infine, a tutte le fasi del procedimento penale il diritto del giornalista, se chiamato a testimoniare sulle informazioni raccolte nell’esercizio della sua professione, di non rivelare le proprie fonti.

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