PROROGATA FINO AL 2012 LA SOSPENSIONE DELLE TARIFFE POSTALI AGEVOLATE PER L’EDITORIA

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Nella seduta del 22 settembre è stato licenziato dal Senato il disegno di legge n. 2323 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, recante misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria. Proroga del termine di esercizio della delega legislativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di amministrazioni pubbliche”). Il testo reca anche la modifica apportata dall’emendamento 2.5 che proroga fino al 2012 la sospensione delle tariffe agevolate per l’editoria.
L’emendamento stabilisce che un decreto ministeriale, da adottare entro due settimane dalla conversione in legge del decreto, fisserà le tariffe massime, consentendo il recepimento dell’accordo raggiunto tra Fieg e Poste italiane il 21 luglio scorso. L’emendamento stabilisce, inoltre, che dal primo settembre 2010 e fino al 31 dicembre 2012, per le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani, periodici e libri, non si applica la disposizione del decreto legge del 2003 sulle tariffe postali agevolate che prevede il rimborso da parte del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio a Poste italiane della somma corrispondente all’ammontare delle riduzioni complessivamente applicate.
Il disegno di legge dovrà, adesso, passare all’esame dell’altro ramo del Parlamento.

Proposta di modifica n. 2.5 al DDL n. 2323

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In considerazione della specificità del settore, a decorrere dal 1º settembre 2010 e fino al 31 dicembre 2012, per le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri non si applica l’articolo 3, comma 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e le tariffe massime applicabili sono determinate, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Antonietta Gallo

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