La campagna elettorale e le relative forme di propaganda in luoghi pubblici e aperti al pubblico sono disciplinate da una normativa organica, contenuta nelle seguenti leggi:
legge 4 aprile 1956, n. 212 – “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”;
legge 24 aprile 1975, n. 130 – “Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali”;
legge 10 dicembre 1993, n. 515 – “Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”;
legge 22 febbraio 2000, n. 28 – “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”.
Agevolazioni postali e fiscali
A partire dal 14 marzo sono accordate a ciascuna lista (o a ciascun candidato in un collegio uninominale) tariffe postali agevolate per gli invii di materiale elettorale (art. 17 della legge n. 515/1993).
Sono previste altresì, nei 90 giorni precedenti le elezioni, agevolazioni fiscali per il materiale tipografico, per l’acquisto di spazi d’affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l’affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati (art. 18 della legge n. 515/1993).
Obblighi di informazione
Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, sono tenute a informare i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e chiusura dei seggi elettorali (art. 9 comma 2, della legge n. 28/2000).
Sondaggi politici ed elettorali
Dal 29 marzo 2008 vige il divieto di rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se effettuati in un periodo antecedente.
I predetti sondaggi devono essere realizzati in conformità ai criteri obbligatori stabiliti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori di tale periodo possono essere diffusi con le modalità indicate dalla legge (art. 8 della legge n. 28/2000).
Uso mezzi tv e stampa
Le principali norme che regolano l’utilizzo dei mezzi di informazione durante la campagna elettorale sono contenute nella legge 10 dicembre 1993, n. 515, e nella legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché nei provvedimenti emanati dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, previa consultazione fra loro e ciascuna nell’ambito della propria competenza, stabiliscono le regole per l’applicazione della normativa che disciplina la materia.
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