Yahoo! Emea Limited dovrà rimuovere il link alla pagina web di un sito statunitense in cui sono pubblicate informazioni inesatte e non aggiornate relative ad un cittadino italiano coinvolto in una vicenda giudiziaria accaduta in territorio americano. Lo ha stabilito il Garante privacy accogliendo il ricorso di un uomo che si era visto pubblicare propri dati personali (alcuni persino attinenti alle caratteristiche fisiche) su un sito che riporta gli arresti compiuti ogni giorno negli Stati Uniti [doc. web n.6026501].
Il ricorrente – già rivoltosi, senza esito, oltre che al motore di ricerca anche a Microsoft e Aol – lamentava il danno derivante dalla pubblicazione di notizie inesatte e obsolete relative ad un arresto subito nel 2015 per un reato poi derubricato in uno di minore gravità. Circostanza, quest’ultima, non riportata nel sito, in cui risultavano ancora le notizie relative alla prima ipotesi di reato e non venivano fornite informazioni sui successivi sviluppi della vicenda archiviata “con un non luogo a provvedere nell’immediato futuro”.
Il Garante, anche alla luce della direttiva 95/46/CE e delle sentenze della Corte di Giustizia europea ” Google Spain” del 13 maggio 2014 e “Weltimmo” del 1 ottobre 2015, ha innanzitutto affermato la competenza dell’Autorità italiana sul caso in esame, ritenendo applicabile il diritto nazionale sulla base del principio di stabilimento. Tale decisione è stata confermata anche da una recente sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano nell’ambito di un giudizio di opposizione attivato da Yahoo! contro un precedente provvedimento del Garante in cui si stabilivano principi analoghi.
Il Tribunale, oltre a confermare la giurisdizione dell’Autorità italiana alla luce della direttiva europea 95/46/CE così come interpretata dalla Corte di Giustizia, ha affermato che alla stessa conclusione si può comunque pervenire attraverso la necessità di garantire il principio della effettività della tutela “a fronte di una lesione derivante da un illecito trattamento di dati personali avvenuti on line e i cui effetti dannosi si sono verificati in Italia”.
Nell’accogliere il ricorso, l’Autorità ha dunque ritenuto illecita la diffusione di informazioni non aggiornate e inesatte riferite al ricorrente, perché in contrasto con la normativa europea e nazionale, e ha ordinato a Yahoo! di provvedere alla rapida rimozione, in associazione con il nome e cognome dell’uomo, dell’Url alla pagina web.
L’Autorità, infine, ha dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Microsoft e di Aol che hanno provveduto a rimuovere il link nel corso del procedimento.
stessa conclusione si può comunque pervenire attraverso la necessità di garantire il principio della effettività della tutela “a fronte di una lesione derivante da un illecito trattamento di dati personali avvenuti on line e i cui effetti dannosi si sono verificati in Italia”.
Nell’accogliere il ricorso, l’Autorità ha dunque ritenuto illecita la diffusione di informazioni non aggiornate e inesatte riferite al ricorrente, perché in contrasto con la normativa europea e nazionale, e ha ordinato a Yahoo! di provvedere alla rapida rimozione, in associazione con il nome e cognome dell’uomo, dell’Url alla pagina web.
L’Autorità, infine, ha dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Microsoft e di Aol che hanno provveduto a rimuovere il link nel corso del procedimento.
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