Privacy: Garante, nel contenzioso bancario no a uso dati eccedenti

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Per difendersi in giudizio la banca non puo’ inserire nelle memorie difensive considerazioni relative al procuratore della controparte che esulano dal merito del contenzioso e risultano eccendenti il concreto diritto di difesa. E’ il principio stabilito dal Garante per la privacy in un provvedimento con il quale ha dichiarato illecito il trattamento di dati svolto da una banca nei confronti di un procuratore che rappresentava in giudizio alcuni clienti della banca stessa. L’interessato aveva lamentato, con una segnalazione al Garante, l’uso improprio – nell’ambito di memorie difensive presentate dall’istituto bancario davanti all’Arbitro bancario e finanziario competente – di suoi dati personali riferiti ad un pregresso rapporto di lavoro con il medesimo istituto bancario. La banca aveva chiesto, infatti, al Collegio arbitrario di considerare incompatibile l’attivita’ di rappresentanza svolta dal procuratore perche’ questi, gia’ dipendente dall’istituto, era stato licenziato per giusta causa e la vertenza instaurata era ancora pendente. Nel suo provvedimento, il Garante ha ricordato i principi stabiliti dal Codice privacy e quanto contenuto in particolare nelle Linee guida in materia di rapporti tra banche e clienti e cioe’ che i dati prodotti in giudizio devono essere solo quelli pertinenti a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, evitando la comunicazione di informazioni non rilevanti per le citate finalita’ di difesa. Nel caso specifico, invece, il trattamento dei dati personali del segnalante in occasione dei procedimenti celebrati dinanzi all’Arbitro bancario e’ risultato eccedente rispetto alle concrete esigenze difensive della banca perche’ volto, non tanto a dimostrare la eventuale scarsa attendibilita’ delle affermazioni rese dai clienti che avevano fatto ricorso contro la banca, quanto a rendere un immagine negativa, per fatti extraprocessuali, e comunque estranei alla materia del contendere, del loro procuratore. Il trattamento di dati operato dalla banca e’ risultato dunque illecito. Di conseguenza, i dati eccedenti riferiti al procuratore non potranno essere piu’ utilizzati dalla banca.  (ASCA)

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