Giornalisti ed editore devono risarcire il danno morale ed esistenziale per la violazione del diritto alla riservatezza anche se i protagonisti del servizio giornalistico pur non citati esplicitamente sono comunque riconoscibili. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 1608/2014, confermando la condanna al pagamento di 50mila euro a favore di una mamma e 10mila euro alla figlia
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