Il blogger, nel momento in cui fa informazione, è soggetto alle stesse regole e gli sono riconosciute le stesse garanzie del giornalista. Non commette un illecito nel riportare nel proprio blog notizie e commenti, anche senza consenso, purché rispetti i diritti, le libertà fondamentali e la dignità della persona di cui scrive. Il principio è stato affermato dal Garante privacy [doc. web n. 4747581]nel dichiarare infondato il ricorso di una donna, noto personaggio pubblico, che aveva chiesto la rimozione da un blog di un articolo in cui erano riportate vicende sentimentali e giudiziarie che la riguardavano.L’interessata riteneva che i suoi dati personali fossero stati illecitamente diffusi on line e contestava l’applicabilità al suo caso delle disposizioni contenute nel Codice privacy a tutela della manifestazione del pensiero. Nel definire il ricorso, il Garante ha stabilito invece che la disciplina in materia di protezione dei dati personali è applicabile anche al blog che svolge attività di informazione. Il blog rientra quindi nell’ambito della fattispecie regolata dall’art. 136 del Codice privacy che estende le garanzie riguardanti l’attività giornalistica ad ogni altra attività di manifestazione del pensiero, anche se non effettuata da giornalisti professionisti o pubblicisti. L’Autorità ha ritenuto pertanto che il trattamento di dati personali relativi alla ricorrente, effettuato mediante la pubblicazione on line di informazioni – in parte diffuse dalla stessa sul proprio sito Internet o riprese da altri articoli – e la successiva conservazione nel blog, non possono ritenersi illeciti, anche alla luce dei principi del Codice deontologico dei giornalisti. La decisione del Garante non pregiudica la possibilità della ricorrente, di rivolgersi, se lo ritiene, al giudice ordinario per l’accertamento di eventuali profili ritenuti diffamatori o altrimenti lesivi.
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