PRECISAZIONE DELLA FNSI SU UNA CIRCOLARE FIEG: “LA CORTA È UN DIRITTO DEI GIORNALISTI”

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In data 13 marzo 2008 la FIEG ha diffuso alle aziende associate una circolare relativa al meccanismo di calcolo del giorno di riposo derivante dalla settimana corta, sostenendo che il giorno di settimana corta maturerebbe soltanto al termine di una prestazione lavorativa effettiva di 5 giorni. A suffragare questa tesi è stata allegata una sentenza del Tribunale di Ancona.
In un articolo pubblicato sul sito internet, la FNSI, precisa che predetta sentenza non può essere considerata definitiva perché è stata impugnata in sede di appello dal giornalista interessato e ricorda, invece, una sentenza passata in giudicato, del 15 settembre 2004, emessa dal giudice del Tribunale di Bologna che ha stabilito: “L’art.23 del CCNL di settore stabilisce che coloro che ricoprono cariche dirigenziali negli organi previsti dagli statuti delle Associazioni regionali di stampa, hanno facoltà di usufruire di permessi sindacali retribuiti, per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento di tali funzioni. Ciò comporta che l’assenza del dipendente per tali motivi è pattiziamente equiparata alla presenza, a tutti gli effetti, e solo la norma contrattuale può prevedere deroghe a tale principio”. È stata dunque ritenuta “contra legem” la condotta tenuta dall’azienda che ha equiparato in via di fatto i permessi sindacali retribuiti, ad assenze dal lavoro, per di più rilevanti ai fini della maturazione della c.d. settimana corta”. Secondo la FNSI, dunque, la tesi sostenuta dalla FIEG nella circolare del 13 marzo è giuridicamente infondata alla luce delle disposizioni contrattuali al riguardo. “La c.d. settimana corta è semplicemente una articolazione del rapporto di lavoro e non un beneficio che matura progressivamente in forza delle giornate lavorative svolte”. “È priva di fondamento la tesi che per la maturazione al diritto alla settimana corta sia necessario un numero determinato di giorni lavorati nel corso della settimana”. “Ogni giornalista ha diritto ad un giorno di ‘corta’ per ogni settimana di lavoro, tranne che nel periodo di ferie, a prescindere dal numero di giornate lavorate nel corso della settimana. Quindi, eventuali giornate di sciopero, di malattia o, a maggior ragione, di assenza per permessi sindacali non intaccano il diritto alla maturazione settimanale del giorno di ‘corta’”.
Fabiana Cammarano

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