Lo scrive il Garante della privacy sul proprio sito confermando quanto da noi detto nei giorni scorsi ma la cosa non è esattamente così come si crede.
Ma non è così. Per lo meno non sulla base del testo in bozza attualmente al vaglio. Difatti, il medesimo testo innanzi tutto ridefinisce il dato personale quale dato atto ad individuare la persona fisica, andandosi così ad escludere quanto precedentemente indicato dal Codice privacy che considerava tale anche il dato inerente la persona giuridica, l’ente o l’associazione. A questi ultimi quindi non si applica il Codice privacy. La bozza infatti indica l’abolizione della lettera h) comma 1 art. 43. Già, ma dell’Allegato B non se ne parla. Quindi? Lecito pensare che in caso di dati sensibili comunque permanga l’obbligo. Ma se viene soppresso il concetto di DPS richiamato anche nelle semplificazioni emanate dal Garante insieme all’autocertificazione e quindi all’impianto della semplificazione stessa, come si considera di dover gestire i dati sensibili dei dipendenti? Rimettendo in carreggiata il DPS? Non è dato sapere al momento.
Alberto De Bellis
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