PIRATERIA ONLINE. TELECOM ATTACCATA DA FAPAV, RISPONDE: “I PROVIDER NON POSSONO INTERVENIRE”

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La Federazione Anti-Pirateria Audiovisiva italiana (Fapav) ha accusato Telecom Italia di non aver assunto un atteggiamento di collaborazione per contrastare il fenomeno del download illegale di contenuti protetti dal diritto d’autore da parte dei clienti che accedono a Internet.
Telecom risponde ricordando una sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (29 gennaio 2008, causa C-275/06), che “consente agli Stati membri di circoscrivere all’ambito delle indagini penali o della tutela della pubblica sicurezza e della difesa nazionale il dovere di conservare e mettere a disposizione i dati sulle connessioni e il traffico generati dalle comunicazioni effettuate durante la prestazione di un servizio della società dell’informazione, escludendo la possibilità che tali dati possano essere messi a disposizione per controversie civili relative ai diritti di proprietà intellettuale”.
Inoltre, secondo l’ordinanza del Tribunale di Roma (14 luglio 2007, vertenza che vide Telecom contrapposta alla casa discografica Peppermint) “in base ai principi vigenti nell’ordinamento comunitario, la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali è prevalente rispetto alle esigenze probatorie di un giudizio civile teso all’accertamento dell’asserita lesione del diritto di sfruttamento economico del diritto d’autore”.
Telecom ricorda anche il successivo intervento del 28 febbraio 2008 del Garante della Privacy, che ha dichiarato l’illegittimità di pratiche messe in atto da soggetti privati per l’individuazione delle persone che tramite la navigazione a Internet violavano diritti di proprietà intellettuale, ricordando che il diritto alla segretezza delle comunicazioni è limitabile solo nell’ambito di un bilanciamento con un diritto di pari grado, e quindi non per l’esercizio di un’azione civile.

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