Condannato per pedopornografia anche chi ha nell’hard disk del proprio computer file destinati al cestino e quindi cancellati. Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 639 del 13 gennaio. La Corte ha precisato che, sulla base della fattispecie di reato delineato dall’art. 4 della legge 269 del 1998, la condotta penalmente rilevante consiste nel fatto di procurarsi consapevolmente o di disporre di materiale pornografico realizzato attraverso lo sfruttamento sessuale dei minori. Nella condotta di ‘procurarsi’ e di ‘disporre’ rientra anche al semplice visone di immagini pedopornografiche scaricate dal computer perché, per un tempo anche limitato alla sola visione, le immagini sono nella disponibilità dell’interessato. In altre parole, la condotta di chi procura materiale pedopornografico scaricato attraverso downloding da un sito internet a pagamento “offende la libertà sessuale ed individuale dei minori coinvolti come il comportamento di chi lo produce”.
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Giurisprudenza PEDOPORNOGRAFIA DIGITALE/ LA CASSAZIONE ALLARGA IL CONCETTO DI DISPONIBILITÀ DI IMMAGINI CRIMINALI