A far data dalla indizioni dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto “è fatto divieto a tutte le Amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”. Lo ricorda una circolare del dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri (n.6129 del 20 marzo 2015) che richiama quanto disposto dall’art.9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Per tutte quelle attività di comunicazione ritenute indispensabili ed indifferibili per l’efficace svolgimento e assolvimento delle proprie funzioni istituzionali – prosegue la circolare – le Amministrazioni interessate dovranno richiedere preventivo parere all’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni.